|
In
questo documento sono riportate tutte
le condizioni di polizza relative
alle Prestazioni di Assistenza e alle
garanzie assicurative indipendentemente
dalla loro effettiva operatività
per singolo Assicurato.
Il Cliente viaggiatore sarà
assicurato con Europ Assistance Italia
S.p.A. solo ed esclusivamente per
le coperture assicurative riportate
sul “Certificato Assicurativo”
rilasciato da I VIAGGI DEL TURCHESE.
Il “Certificato Assicurativo”
deve considerarsi l’unico documento
contrattuale comprovante l’operatività
delle coperture assicurative
NOTA
INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI
DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO
17 MARZO 1995, N° 175 ED IN CONFORMITÀ
CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE
ISVAP DEL 2 GIUGNO 1997, N° 303
E DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 24 DEL
19 MAGGIO 2008
INFORMAZIONI
RELATIVE ALL'IMPRESA
Il contratto è concluso con
la Società EUROP ASSISTANCE
ITALIA S.p.A. avente sede legale in
Italia, Piazza Trento n. 8, 20135
Milano.
La Società EUROP ASSISTANCE
ITALIA S.p.A. è stata autorizzata
all'esercizio dell'attività
assicurativa con D.M. 2 giugno 1993
(G.U. del 1 luglio 1993 n. 152). Iscritta
alla sezione I dell’Albo delle
Imprese di assicurazione e riassicurazione
al n. 1.00108 - Società appartenente
al Gruppo Generali, iscritto all’Albo
dei Gruppi assicurativi - Società
soggetta alla direzione e al coordinamento
di Assicurazioni Generali S.p.A.
INFORMAZIONI
RELATIVE AL CONTRATTO
LEGGE APPLICABILE
Ai sensi dell'Art. 122 del D. LGS.
N. 175/95 le Parti potranno convenire
di assoggettare il contratto ad una
legislazione diversa da quella italiana,
salvi i limiti derivanti dall'applicazione
di norme imperative nazionali e salva
la prevalenza delle disposizioni specifiche
relative alle assicurazioni obbligatorie
previste dall'ordinamento italiano.
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. propone
di applicare al contratto che verrà
stipulato la legge italiana.
RECLAMI
IN MERITO AL CONTRATTO
Eventuali reclami riguardanti il rapporto
contrattuale o la gestione dei sinistri,
devono essere inoltrati per iscritto
a Europ Assistance Italia S.p.A. –
Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8
- 20135 Milano – fax n. 02.58.47.71.28
- e.mail: ufficio.reclami@europassistance.it
Qualora le Parti avessero scelto di
applicare al contratto la legislazione
italiana e l’esponente non si
ritenga soddisfatto dall’esito
del reclamo, o in caso di assenza
di riscontro nel termine massimo di
quarantacinque giorni, potrà
rivolgersi all’I.S.V.A.P., Servizio
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale
21, 00187 Roma, corredando l’esposto
della documentazione relativa al reclamo
trattato dalla Compagnia. In relazione
alle controversie inerenti la quantificazione
delle prestazioni e l’attribuzione
della responsabilità, si ricorda
che permane la competenza esclusiva
dell’Autorità Giudiziaria,
oltre alla facoltà di ricorrere
a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui la legislazione scelta
dalle Parti sia diversa da quella
italiana, gli eventuali reclami in
merito al contratto dovranno essere
rivolti all'Autorità di Vigilanza
del paese la cui legislazione è
stata prescelta. In tal caso l' I.S.V.A.P.
faciliterà le comunicazioni
tra l'Autorità competente ed
il Contraente.
TERMINI
DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI
DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal Contratto
di Assicurazione si prescrivono entro
due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto
si fonda, ai sensi dell'art. 2952
C.C.. Nell'Assicurazione della Responsabilità
Civile, il termine di due anni decorre
dal giorno in cui il terzo ha richiesto
il risarcimento all'Assicurato o ha
promosso contro questo l'azione.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE
DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA’
DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO
PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.
INFORMATIVA
AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 –
Decreto Legislativo 30 Giugno 2003
n°196 in materia di protezione
dei dati personali (Codice Privacy),
La informiamo che:
1.i Suoi dati personali comuni e sensibili
(i “Dati”), saranno trattati
da Europ Assistance Italia S.p.A.
con l’ausilio di mezzi cartacei,
elettronici e/o automatizzati, per
finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni
di cui alla Polizza assicurativa,
b. adempimenti di obblighi di legge,
regolamento o normativa comunitaria
(come ad esempio per antiriciclaggio)
e/o disposizioni di organi pubblici;
2.il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l’esecuzione
e per la gestione della Polizza assicurativa
(1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento
o normativa comunitaria e/o disposizioni
di organi pubblici (1.b);
3.i Dati potranno essere comunicati
ai seguenti soggetti quali autonomi
Titolari :
a. soggetti determinati, incaricati
da Europ Assistance Italia S.p.A.
della fornitura di servizi strumentali
o necessari all’esecuzione delle
obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa
in Italia e all’Estero, quali
– a titolo esemplificativo –
soggetti incaricati della gestione
degli archivi ed elaborazione dei
dati, istituti di credito, periti,
medici legali;
b. organismi associativi (Ania) e
consortili propri del settore assicurativo,
Isvap, Autorità giudiziarie
nonché a tutti gli altri soggetti
ai quali la comunicazione sia dovuta
per il raggiungimento delle finalità
di cui al punto 1.b;
c.prestatori di assistenza, società
controllate o collegate ad Europ Assistance
Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate,
in Italia o all’estero per il
raggiungimento delle finalità
di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre
compagnie di assicurazione per la
ridistribuzione del rischio (coassicurazione
e riassicurazione);
d.I Viaggi del Turchese;
inoltre i Suoi Dati potranno essere
conosciuti da dipendenti e collaboratori
in qualità di Incaricati o
Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4.Titolare del trattamento è
Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà
richiedere la lista dei Responsabili
del trattamento, esercitare i diritti
di cui all’articolo 7 Codice
Privacy ed in particolare ottenere
dal Titolare la conferma dell’esistenza
di dati che La riguardano, la loro
comunicazione e l’indicazione
della logica e delle finalità
del trattamento, la cancellazione,
l’aggiornamento o il blocco
dei medesimi, nonché opporsi
per motivi legittimi al trattamento,
scrivendo a: Europ Assistance Italia
S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135
Milano - Ufficio Protezione Dati (ufficioprotezionedati@europassistance.it).
CONDIZIONI
GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE
DI TERZI
Il presente documento è parte
integrante delle Condizioni Generali
di Polizza sottoscritte dal Tour Operator
a favore degli Assicurati, che viene
rilasciato dal Contraente stesso per
rendere note le condizioni convenute
con Europ Assistance. L'operatività
del presente documento è subordinata
alla validità della Polizza.
DEFINIZIONI
ASSICURATO
La persona fisica che ha acquistato
un pacchetto turistico presso il Contraente,
il cui interesse è protetto
dall’assicurazione.
AVARIA
Qualsiasi danno sofferto dal bagaglio
durante la navigazione della nave
o durante il volo dell’aeromobile.
BAGAGLIO
La valigia, il baule e gli oggetti
d'uso personale in essi contenuti
che l'Assicurato porta con sé
in viaggio.
CERTIFICATO
ASSICURATIVO
Il documento rilasciato dal Contraente
che certifica le coperture assicurative.
CONTRAENTE
I VIAGGI DEL TURCHESE S.R.L. Viale
Martiri della Libertà, 29 –
43036 Fidenza (PR) - Codice fiscale
e Partita IVA 01522260346
EUROP ASSISTANCE
Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza
Trento, 8 - 20135 MILANO. Impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni,
con Decreto del Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato n°
19569 del 2 Giugno 1993 (Gazzetta
Ufficiale del 1° Luglio 1993 n°
152).
Iscritta alla sezione I dell’Albo
delle imprese di assicurazione e riassicurazione
al n. 1.00108 – Società
appartenente al Gruppo Generali, iscritto
all’Albo dei Gruppi assicurativi
– Società soggetta alla
direzione e al coordinamento di Assicurazioni
Generali S.p.A.
FRANCHIGIA
La somma stabilita nella polizza che
viene dedotta dall’ammontare
del danno e che rimane a carico dell’Assicurato.
FURTO
E' il reato previsto all'art. 624
del Codice Penale, perpetrato da chiunque
si impossessi della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al
fine di trarne profitto per sè
o per altri.
GARANZIA
Assicurazione che non rientra nell'assicurazione
assistenza, per la quale, in caso
di sinistro, Europ Assistance procede
al rimborso del danno subito dall'Assicurato.
INFORTUNIO
Sinistro dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna che produce lesioni
corporali obiettivamente constatabili
che abbia come conseguenza: la morte,
una invalidità permanente o
una inabilità temporanea.
ISTITUTO
DI CURA
L'ospedale pubblico, la clinica o
la casa di cura, sia convenzionati
con il Servizio Sanitario Nazionale
che privati, regolarmente autorizzati
al ricovero di malati, sono esclusi
comunque stabilimenti termali, case
di convalescenza e soggiorno.
MALATTIA
Ogni alterazione dello stato di salute
non dipendente da infortunio.
MALATTIA
IMPROVVISA
Malattia di acuta insorgenza di cui
l'Assicurato non era a conoscenza
e che comunque non sia una manifestazione,
seppure improvvisa, di un precedente
morboso noto all'Assicurato.
MALATTIA
PREESISTENTE
Malattia che sia l'espressione o la
conseguenza diretta di situazioni
patologiche croniche o preesistenti
alla decorrenza della garanzia.
MASSIMALE
La somma massima, stabilita nella
polizza, fino alla concorrenza della
quale Europ Assistance si impegna
a prestare la garanzia e/o la prestazione
prevista.
PRESTAZIONE
Assistenza da erogarsi in natura e
cioè con l'aiuto che deve essere
fornito all'Assicurato nel momento
del bisogno, da parte di Europ Assistance
tramite la Struttura Organizzativa.
RAPINA
E' il reato, previsto all'art. 628
del Codice Penale, perpetrato da chiunque
si impossessi, mediante violenza alla
persona o minaccia, della cosa mobile
altrui, sottraendola a chi la detiene,
per procurarne a sè o ad altri
un ingiusto profitto.
RICOVERO
La permanenza in un Istituto di cura
che preveda almeno un pernottamento.
SCIPPO
La fattispecie penale prevista dal
combinato disposto agli artt. 624
e 625 n°4 del Codice Penale, commesso
da chiunque si impossessi della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene con destrezza, ovvero strappando
la cosa di mano o di dosso alla persona,
al fine di procurare a sé o
ad altri un ingiusto profitto.
SINISTRO
Il singolo fatto o avvenimento che
si può verificare nel corso
di validità della Polizza e
che determina la richiesta di assistenza
dell'Assicurato.
SCOPERTO
La parte dell’ammontare del
danno, espressa in percentuale, che
rimane obbligatoriamente a carico
dell’Assicurato con un minimo
espresso in valore assoluto.
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
La struttura di Europ Assistance Italia
SpA - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano,
costituita da responsabili, personale
(medici, tecnici, operatori), attrezzature
e presidi (centralizzati e non) in
funzione 24 ore su 24 tutti i giorni
dell'anno o entro i diversi limiti
previsti dal contratto, che provvede
al contatto telefonico con l'Assicurato,
all'organizzazione ed erogazione delle
prestazioni di assistenza previste
in polizza.
VIAGGIO
Lo spostamento e/o soggiorno dell’Assicurato
organizzato dal Contraente.
Art. 1)
OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA
Le prestazioni di assistenza
sono fornite una sola volta per ciascun
tipo entro il periodo di durata del
viaggio.
Le garanzie Rimborso Spese Mediche
e Assicurazione Bagaglio potranno
essere richieste anche più
volte entro il periodo di durata del
viaggio fermo che l’importo
globale degli indennizzi corrisposti
non potrà superare i massimali
previsti.
Art. 2)
ESTENSIONE TERRITORIALE
Il Paese o il Gruppo di Paesi dove
si effettua il viaggio, regolarmente
comunicato a Europ Assistance, e dove
l’Assicurato ha subito il sinistro
che ha originato il diritto alla prestazione/garanzia
e più precisamente in EUROPA
e PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO (Algeria,
Cipro, Egitto, Giordania, Israele,
Libano, Tunisia, Libia, Madera, Marocco,
Siria e Turchia).
Art. 3)
PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente
dalla concreta valutazione dello stato
di salute, le persone affette da sindrome
da immuno deficienza acquisita, alcolismo,
tossicodipendenza o dalle seguenti
infermità mentali: sindromi
organiche cerebrali, schizofrenia,
forme maniaco depressive o stati paranoidi.
Di conseguenza l’Assicurazione
cessa al manifestarsi di tali affezioni.
Art. 4
- ESCLUSIONI
Ferme restando le eventuali
esclusioni specifiche riportate nelle
singole prestazioni e/o garanzie,
Europ Assistance non è tenuta
a fornire prestazioni o liquidare
indennizzi per tutti i sinistri provocati
o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici
aventi caratteristiche di calamità
naturali, fenomeni di trasmutazione
del nucleo dell'atomo, radiazioni
provocate dall'accelerazione artificiale
di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse
o movimenti popolari, saccheggi, atti
di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell'Assicurato;
d) tentato suicidio o suicidio;
e) malattie nervose e mentali, malattie
dipendenti dalla gravidanza oltre
la 26 ma settimana di gestazione e
dal puerperio;
f) malattie che siano l'espressione
o la conseguenza diretta di situazioni
patologiche croniche o preesistenti;
g) infortuni derivanti dallo svolgimento
delle seguenti attività: alpinismo
con scalata di rocce o accesso a ghiacciai,
salti dal trampolino con sci o idrosci,
kite surfing, guida ed uso di guidoslitte;
sport aerei in genere, guida ed uso
di deltaplani ed altri tipi di veicoli
aerei ultra leggeri, parapendii ed
assimilabili, atti di temerarietà,
corse e gare automobilistiche, motonautiche
e motociclistiche e relative prove
e allenamenti nonché tutti
gli infortuni sofferti in conseguenza
di attività sportive svolte
a titolo professionale, comunque non
dilettantistiche (comprese gare, prove
ed allenamenti);
h) malattie e infortuni conseguenti
e derivanti da abuso di alcolici o
psicofarmaci nonché dall'uso
di stupefacenti e allucinogeni;
i) espianto e/o trapianto di organi.
Non sono fornite garanzie in quei
Paesi che si trovassero in stato di
belligeranza dichiarata o di fatto.
Tali paesi sono consultabili sul sito:
http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo/.
Si precisa che secondo questo sito,
sono considerati in stato di belligeranza
tutti quei paesi contrassegnati con
un grado di rischio uguale o superiore
a 4.0. Non è possibile inoltre
erogare prestazioni in natura (pertanto
l'assistenza), ove le autorità
locali o internazionali non consentono
a soggetti privati lo svolgimento
di attività di assistenza diretta
indipendentemente dal fatto o meno
che ci sia in corso un rischio guerra.
Art. 5)
DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La durata dell'Assicurazione nei confronti
di ogni singolo Assicurato è
pari alla durata del viaggio/locazione
comunicata dal Contraente ad Europ
Assistance.
La durata massima della copertura
per ciascun periodo di permanenza
continuativa all'estero nel corso
del periodo di validità dell'Assicurazione
è di 60 giorni consecutivi.
La garanzia "Annullamento viaggio
e/o locazione" decorre dal giorno
di iscrizione al viaggio/locazione
e dura fino al giorno di partenza
ovvero il momento del primo check-in.
Art. 6)
ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca
di una o più garanzie, Europ
Assistance non è tenuta a fornire
indennizzi o garanzie alternative
di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 7)
INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA
DEL SINISTRO
L’Assicurato prende atto e concede
espressamente ad Europ Assistance
la facoltà di richiedere, per
agevolare la liquidazione del sinistro,
ulteriore documentazione rispetto
a quella indicata nella singola garanzia,
impegnandosi ora per allora al suo
tempestivo invio.
Art. 8)
SEGRETO PROFESSIONALE
L'Assicurato libera dal segreto professionale
nei confronti di Europ Assistance,
i medici eventualmente investiti dell’esame
del sinistro che lo hanno visitato
prima o anche dopo il sinistro stesso.
Art. 9)
PERIODO DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ
Assistance si prescrive entro il termine
di due anni dalla data del sinistro
che ha dato origine al diritto alla
prestazione e/o garanzia in conformità
con quanto previsto all'art. 2952
del Codice Civile.
Art. 10)
LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO, GIURISDIZIONE
E FORO COMPETENTE
La Polizza è regolata dalla
Legge Italiana. Tutte le controversie
relative alla Polizza sono soggette
alla giurisdizione italiana. Foro
competente nelle controversie tra
Europ assistance e il Contraente è
esclusivamente quello del luogo di
residenza o sede del convenuto
Art. 11)
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui
espressamente disciplinato si applicano
le disposizioni di Legge.
Art. 12)
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
Europ Assistance non assume responsabilità
per danni causati dall'intervento
delle Autorità del Paese nel
quale è prestata l'assistenza.
CONDIZIONI
SPECIALI DI POLIZZA
PACCHETTO
BASE
Valido per tutti i Clienti che acquistano
un viaggio
ASSICURAZIONE
ASSISTENZA - PRESTAZIONI
Art. 1)
Oggetto dell’Assicurazione
a) CONSULENZA
MEDICA
Qualora l'Assicurato necessitasse
valutare il proprio stato di salute,
potrà contattare i medici della
Struttura Organizzativa e chiedere un consulto
telefonico.
b) INVIO
DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA
IN ITALIA
Qualora, successivamente ad una Consulenza
Medica (vedi prestazione 1), emergesse
la necessità che l'Assicurato
in viaggio debba sottoporsi ad una
visita medica, la Struttura Organizzativa
provvederà, con spese a carico
di Europ Assistance, ad inviare sul
luogo dell’evento uno dei medici
convenzionati con Europ Assistance.
In caso di impossibilità da
parte di uno dei medici convenzionati
ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento
dell'Assicurato in autoambulanza nel
centro medico idoneo più vicino.
La prestazione viene fornita
dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì
a Venerdì e 24 ore su 24 il
sabato, la domenica e nei giorni festivi.
c) SEGNALAZIONE
DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO
Qualora, successivamente ad una Consulenza
Medica (vedi prestazione 1), emergesse
la necessità che l'Assicurato
in viaggio debba sottoporsi ad una
visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà, compatibilmente
con le disponibilità locali,
il nominativo di un medico specialista
nella località più vicina
al luogo in cui si trova l'Assicurato.
d) RIENTRO
SANITARIO
Qualora, in seguito ad infortunio
o malattia improvvisa l'Assicurato
in viaggio necessitasse, a giudizio
dei medici della Struttura Organizzativa
ed in accordo con il medico curante
sul posto, del trasporto in un Istituto
di cura attrezzato nel Paese di residenza
dell’Assicurato o alla propria
residenza, la Struttura Organizzativa provvederà,
con spese a carico di Europ Assistance,
ad organizzarne il rientro con il
mezzo e nei tempi ritenuti più
idonei dai medici della Struttura Organizzativa
dopo il consulto di questi con il
medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l'aereo sanitario
- l'aereo di linea in classe economica,
se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo,
il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di
chilometraggio).
La Struttura Organizzativa
utilizzerà l’aereo sanitario
solo ed esclusivamente per gli assicurati
residenti in Italia e purché
il sinistro avvenga in Paesi europei
e Paesi del Bacino Mediterraneo.
Il trasporto sarà interamente
organizzato dalla Struttura Organizzativa
e comprenderà l'assistenza
medica o infermieristica durante il
viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Europ Assistance avrà la facoltà
di richiedere l'eventuale biglietto
di viaggio non utilizzato per il rientro
dall'Assicurato.
Nel caso in cui l’Assicurato
necessitasse di un trasferimento fino
al più vicino luogo attrezzato
per il Pronto Soccorso o Istituto
di cura, o di un trasferimento verso
un Istituto di cura adeguato al trattamento
della patologia, trovandosi ricoverato
presso una struttura locale non adeguata
al trattamento della patologia stessa,
la Struttura Organizzativa organizzerà
il trasferimento, con il mezzo e nei
tempi ritenuti più idonei dai
medici della Struttura Organizzativa dopo
il consulto di questi con il medico
curante sul posto.
In questo caso Europ Assistance
terrà a proprio carico i relativi
costi.
In caso di decesso dell'Assicurato,
la Struttura Organizzativa organizzerà
ed effettuerà il trasporto
della salma fino al luogo di sepoltura
nel Paese di residenza.
Europ Assistance terrà a proprio
carico le spese relative al trasporto
salma.
Esclusioni:
- le infermità o lesioni che,
a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul
posto o che non impediscono all'Assicurato
di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso
in cui il trasporto implichi violazione
di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia
funebre e quelle per la ricerca di
persone e/o l'eventuale recupero della
salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato
o i familiari dello stesso sottoscrivono
volontariamente le dimissioni contro
il parere dei sanitari della struttura
presso la quale l'Assicurato è
ricoverato.
e) RIENTRO
CON UN FAMILIARE ASSICURATO
Qualora, nella organizzazione della
prestazione di Rientro Sanitario (vedi
prestazione 4), i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria
l'assistenza sanitaria all'Assicurato
durante il viaggio, ed un familiare
assicurato desiderasse accompagnarlo
fino al luogo di ricovero o alla sua
residenza, la Struttura Organizzativa provvederà
a far rientrare anche il familiare
con lo stesso mezzo utilizzato per
l'Assicurato. Europ Assistance avrà
la facoltà di richiedere l'eventuale
biglietto di viaggio non utilizzato
per il rientro dal familiare assicurato.
Esclusioni:
- le spese di soggiorno del familiare.
f) RIENTRO
DEGLI ALTRI ASSICURATI
Qualora, successivamente alla prestazione
di Rientro Sanitario (vedi prestazione
4), le persone assicurate che viaggiavano
con l'Assicurato non fossero obiettivamente
in grado di rientrare alla propria
residenza con il mezzo inizialmente
previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire
loro un biglietto ferroviario di prima
classe o un aereo di classe economica.
Europ Assistance avrà la facoltà
di richiedere loro gli eventuali biglietti
di viaggio non utilizzati per il rientro.
Europ Assistance terrà
a proprio carico il costo dei biglietti
fino ad un importo massimo di Euro
150,00 per persona assicurata.
g) VIAGGIO
DI UN FAMILIARE
Qualora l'Assicurato venisse ricoverato
in un Istituto di cura per un periodo
superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese
a carico di Europ Assistance, un biglietto
ferroviario di prima classe o un aereo
di classe economica, di andata e ritorno,
per permettere ad un familiare convivente
di raggiungere il congiunto ricoverato.
Esclusioni:
- le spese di soggiorno del familiare.
h) ACCOMPAGNAMENTO
DEI MINORI
Qualora, a seguito di infortunio,
malattia o causa di forza maggiore,
l'Assicurato in viaggio si trovasse
nell'impossibilità di occuparsi
degli assicurati minori di 15 anni
che viaggiavano con Lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese
a carico di Europ Assistance, un biglietto
ferroviario di prima classe o un aereo
di classe economica, di andata e ritorno,
per permettere ad un familiare di
raggiungere i minori, prendersene
cura e ricondurli alla loro residenza.
Esclusioni:
- le spese di soggiorno del familiare
accompagnatore.
i) RIENTRO
DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE
Qualora, a causa di ricovero in Istituto
di cura, l'Assicurato non fosse in
grado di rientrare alla propria residenza
con il mezzo inizialmente previsto,
la Struttura Organizzativa gli fornirà,
con spese a carico di Europ Assistance,
un biglietto ferroviario di prima
classe o un aereo di classe economica.
l) PROLUNGAMENTO
DEL SOGGIORNO
Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato,
certificate da prescrizione medica
scritta, non gli permettessero di
intraprendere il viaggio di rientro
alla propria residenza nella data
prestabilita, la Struttura Organizzativa
provvederà all'eventuale prenotazione
di un albergo.
Europ Assistance terrà a proprio
carico le spese di albergo (camera
e prima colazione) per il massimo
di 3 giorni successivi alla data stabilita
per il rientro fino ad un importo
massimo complessivo di Euro 100,00
per Assicurato ammalato o infortunato.
Esclusioni:
- le spese di albergo diverse da camera
e prima colazione.
m) INFORMAZIONI
E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI CORRISPONDENTI
ALL’ESTERO
Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero,
necessitasse di ricevere informazioni
su specialità medicinali regolarmente
registrate in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali
corrispondenti, se esistenti, reperibili
sul posto.
n) INTERPRETE
A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero,
venisse ricoverato in Istituto di
cura e avesse difficoltà a
comunicare con i medici perché
non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare
un interprete sul posto.
Massimale:
i costi dell'interprete saranno a
carico di Europ Assistance per un
massimo di 8 ore lavorative.
o) ANTICIPO
SPESE DI PRIMA NECESSITA'
Qualora l'Assicurato dovesse sostenere
spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità
di provvedervi direttamente ed immediatamente
a causa di: un infortunio, una malattia,
un furto, una rapina, uno scippo o
una mancata consegna del bagaglio,
la Struttura Organizzativa provvederà
a pagare sul posto, a titolo di anticipo
per conto dell'Assicurato, le fatture
fino ad un importo massimo
complessivo di Euro 2.600,00.
Nel caso l'ammontare delle fatture
superasse l'importo complessivo di
Euro 200,00, la prestazione diventerà
operante nel momento in cui, in Italia,
Europ Assistance avrà ricevuto
adeguate garanzie bancarie.
Esclusioni:
- i trasferimenti di valuta all'estero
che comportino violazione delle disposizioni
in materia vigenti in Italia o nel
Paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia
in grado di fornire in Italia ad Europ
Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- nei Paesi in cui non esistono Filiali
o Corrispondenti Europ Assistance.
Obblighi dell'Assicurato
in caso di sinistro:
L'Assicurato dovrà comunicare
la causa della richiesta, l'ammontare
della cifra necessaria, il suo recapito
e le indicazioni delle referenze che
consentano ad Europ Assistance di
verificare i termini della garanzia
di restituzione dell'importo anticipato.
L'Assicurato dovrà rimborsare
la somma anticipata entro un mese
dalla data dell'anticipo stesso, pena
il pagamento, oltre alla somma anticipata,
degli interessi al tasso legale corrente.
p) RIENTRO
ANTICIPATO
Qualora l'Assicurato, trovandosi in
viaggio, dovesse rientrare alla propria
residenza, prima della data che aveva
programmato e con un mezzo diverso
da quello inizialmente previsto, causa
della morte, come da data risultante
sul certificato di morte rilasciato
dall'anagrafe, o del ricovero ospedaliero,
con imminente pericolo di vita, di
uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente
more uxorio, figlio/a, fratello, sorella,
genitore, suocero/a, genero, nuora,
la Struttura Organizzativa provvederà
a fornirgli, con spese a carico di
Europ Assistance, un biglietto ferroviario
di prima classe o un aereo di classe
economica, affinché possa raggiungere
il luogo dove avverrà la sepoltura
o dove si trova ricoverato.
Nel caso in cui l'Assicurato viaggiasse
con un minore, purché Assicurato,
la Struttura Organizzativa provvederà
a far rientrare entrambi. Se l'Assicurato
si trovasse nella impossibilità
ad utilizzare il proprio veicolo per
rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione
un ulteriore biglietto per recarsi
a recuperare successivamente il veicolo
stesso.
Europ Assistance terrà
a proprio carico il costo dei biglietti
fino ad un importo massimo di Euro
800,00 per persona assicurata.
Esclusioni:
- i casi in cui l'Assicurato
non possa fornire alla Struttura Organizzativa
adeguate informazioni sui motivi che
danno luogo alla richiesta di rientro
anticipato.
Obblighi dell'Assicurato:
L'Assicurato dovrà fornire
entro 15 giorni dal sinistro la documentazione
comprovante la causa del rientro in
originale.
q) ANTICIPO
CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO
Qualora l'Assicurato fosse arrestato
o minacciato di arresto e fosse pertanto
tenuto a versare alle autorità
straniere una cauzione penale per
essere rimesso in libertà e
non potesse provvedervi direttamente
ed immediatamente, la Struttura Organizzativa
provvederà a pagare sul posto,
a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato,
la cauzione penale.
Europ Assistance anticiperà
il pagamento della cauzione penale
fino ad un importo massimo di Euro
2.600,00. L’importo
della cauzione penale pagata da Europ
Assistance a titolo di anticipo non
potrà mai comunque superare
la somma di Euro 2.600,00. La prestazione
diventerà operante dal momento
in cui, in Italia, Europ Assistance
avrà ricevuto garanzie bancarie
adeguate.
Esclusioni:
- i trasferimenti di valuta all'estero
che comportino violazione delle disposizioni
in materia vigenti in Italia o nel
Paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia
in grado di fornire in Italia ad Europ
Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- nei Paesi in cui non esistono Filiali
o Corrispondenti Europ Assistance.
Obblighi dell'Assicurato
in caso di sinistro:
L'Assicurato dovrà comunicare
la causa della richiesta, l'ammontare
della cifra necessaria, il suo recapito
e le indicazioni delle referenze che
consentano ad Europ Assistance di
verificare i termini della garanzia
di restituzione dell'importo anticipato.
L'Assicurato dovrà rimborsare
la somma anticipata entro un mese
dalla data dell'anticipo stesso, pena
il pagamento, oltre alla somma anticipata,
degli interessi al tasso legale corrente.
r) SEGNALAZIONE
DI UN LEGALE ALL’ESTERO
Qualora l'Assicurato fosse arrestato
o minacciato di arresto e necessitasse
di assistenza legale la Struttura Organizzativa
segnalerà il nominativo di
un legale il più vicino possibile
al luogo in cui si trova l’Assicurato
compatibilmente con le disponibilità
locali.
Esclusioni:
Tutti i costi derivanti dall’intervento
del legale rimarranno a totale carico
dell’Assicurato.
La prestazione non è operante
nei Paesi in cui non esistono Filiali
o Corrispondenti Europ Assistance.
s) INVIO
DI MESSAGGI URGENTI
Qualora l’Assicurato fosse impossibilitato
a far pervenire messaggi urgenti a
persone residenti in Italia, la Struttura
Organizzativa provvederà alla
comunicazione del messaggio al destinatario.
Esclusioni:
La Struttura Organizzativa
non è responsabile dei messaggi
trasmessi.
t) RIMBORSO
SPESE TELEFONICHE
Qualora l’assicurato in seguito
al contatto della Struttura Organizzativa,
per l’attivazione di una prestazione
di assistenza o di una garanzia assicurativa
prevista in polizza, dovesse sostenere
delle spese telefoniche regolarmente
giustificate e documentate, Europ
Assistance terrà a proprio
carico le suddette spese fino alla
concorrenza di € 100,00 per
assicurato.
ASSICURAZIONE
RIMBORSO SPESE MEDICHE
Art. 1
– Oggetto dell’Assicurazione
Qualora l'Assicurato in seguito a
malattia improvvisa o ad infortunio
dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere
per cure o interventi chirurgici urgenti
e non procrastinabili, ricevuti sul
posto nel corso del viaggio, durante
il periodo di validità della
garanzia, Europ Assistance provvederà
al loro rimborso in base al massimale
previsto nella Polizza.
Solo in caso di infortunio sono comprese
in garanzia anche le ulteriori spese
per le cure ricevute al rientro al
luogo di residenza, purché
effettuate nei 60 giorni successivi
all'infortunio stesso.
Art. 2
- Massimale
Per le spese mediche e farmaceutiche,
anche in caso di ricovero in Istituto
di cura o in luogo attrezzato per
il Pronto Soccorso, Europ Assistance
terrà a proprio carico i costi,
con pagamento diretto sul posto da
parte della Struttura Organizzativa
e/o come rimborso, fino alla concorrenza
del massimale di Euro 2.000,00
per Assicurato e per la durata del
viaggio all’estero.
I rimborsi verranno effettuati con
una franchigia fissa ed assoluta per
sinistro e per Assicurato di Euro
75,00.
Nei massimali indicati sono
comprese:
- le rette di degenza in Istituto
di cura prescritto dal medico fino
a Euro 200,00 al giorno per Assicurato;
- le spese per cure dentarie urgenti,
solo a seguito di infortunio,
fino a Euro 100,00 per Assicurato;
- le spese per riparazioni di protesi,
solo a seguito di infortunio, fino
a Euro 100,00 per Assicurato;
- le spese per cure ricevute successivamente
al rientro dal viaggio, solo a seguito
di infortunio avvenuto in corso di
viaggio, fino a Euro 250,00
per Assicurato.
Art. 3
- Esclusioni
- tutte le spese sostenute
dall'Assicurato qualora non abbia
denunciato ad Europ Assistance, direttamente
o tramite terzi, l'avvenuto ricovero
o prestazione di Pronto Soccorso;
- le spese per cura o eliminazione
di difetti fisici o malformazioni
congenite, per applicazioni di carattere
estetico, per cure infermieristiche,
fisioterapiche, termali e dimagranti,
per cure dentarie (fatte salve quelle
sopra specificate a seguito di infortunio);
- le spese per acquisto e riparazione
di occhiali, lenti a contatto, le
spese per apparecchi ortopedici e/o
protesici (fatte salve quelle sopra
specificate a seguito di infortunio);
- le visite di controllo in Italia
per situazioni conseguenti a malattie
iniziate in viaggio;
- le spese di trasporto e/o trasferimento
verso l’Istituto di cura e/o
il luogo di alloggio dell’Assicurato.
Art. 4
- Criteri per la liquidazione del
danno
In seguito alla valutazione della
documentazione pervenuta, l'Ufficio
Liquidazione Sinistri di Europ Assistance
procederà alla liquidazione
del danno e al relativo pagamento,
al netto delle franchigie previste.
ASSICURAZIONE
BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI
Art. 1
– Oggetto dell’Assicurazione
Qualora l'Assicurato subisse danni
materiali e diretti a causa di furto,
furto con scasso, rapina, scippo,
perdita, smarrimento, avaria del proprio
bagaglio e/o dei propri effetti personali,
compresi gli abiti indossati, che
aveva all'inizio del viaggio, Europ
Assistance provvederà al risarcimento
in base al valore degli stessi entro
il massimale previsto nella Polizza.
Per viaggi effettuati in aereo, treno,
pullman o nave, la garanzia è
operante per gli Assicurati dalla
stazione di partenza (aeroportuale,
ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato)
fino alla conclusione del viaggio
come organizzato dal Contraente.
Art. 2
- Massimale
La garanzia è prestata con
estensione territoriale e fino alla
concorrenza della somma di Euro
250,00 per Assicurato e per la durata
del viaggio.
Fermi i massimali indicati in precedenza
l'indennizzo massimo per ogni oggetto,
ivi comprese borse, valigie e zaini,
non potrà superare l'importo
di Euro 50,00.
I corredi fotocineottici (macchina
fotografica, telecamera, binocolo,
lampeggiatore, obiettivi, batterie,
borse, ecc.) sono considerati un unico
oggetto.
In caso di furto, rapina, scippo o
smarrimento di Carta d'identità,
Passaporto e Patente di guida vengono
rimborsate, in aggiunta al massimale,
le spese sostenute per il rifacimento
di tali documenti, certificate da
giustificativi di spesa, fino alla
concorrenza complessiva massima di
Euro 50,00.
Art. 3
- Scoperto
Sono coperti cumulativamente fino
al 50% della somma assicurata i danni
ad apparecchiature fotocineottiche
e materiale fotosensibile, radio,
televisori, registratori, ogni altra
apparecchiatura elettronica, strumenti
musicali, armi da difesa personale
e/o da caccia, attrezzatura subacquea,
occhiali da vista o da sole.
Sono coperti cumulativamente fino
al 30% della somma assicurata i danni
a:
- cosmetici, medicinali, articoli
sanitari;
- gioielli, pietre preziose, perle,
orologi, oggetti d'oro/argento/platino,
pellicce e altri oggetti preziosi.
La garanzia è operante solo
se i beni sono indossati o consegnati
in deposito in albergo.
La somma prevista è inoltre
ridotta del 50% per i danni derivanti
da:
- dimenticanza, incuria o smarrimento
da parte dell'Assicurato;
- furto con scasso del bagaglio contenuto
all'interno del veicolo regolarmente
chiuso a chiave, non visibile dall’esterno;
- furto dell'intero veicolo;
- furto di oggetti contenuti nella
tenda sempreché sia posta in
un campeggio regolarmente attrezzato
e autorizzato.
Art. 4
- Esclusioni
- denaro, assegni, francobolli,
biglietti e documenti di viaggio,
souvenir, monete, oggetti d'arte,
collezioni, campionari, cataloghi,
merci, casco, attrezzature professionali,
documenti diversi da Carta d'identità,
Passaporto e Patente di guida;
- tutti i sinistri verificatisi durante
i viaggi effettuati su motoveicoli
di qualsiasi cilindrata;
- i danni derivanti da dolo o colpa
grave dell'Assicurato e quelli provocati
ad attrezzature sportive durante il
loro utilizzo;
- i beni diversi da capi di abbigliamento,
quali ad esempio orologi e occhiali
da vista e da sole, che siano stati
consegnati, anche insieme agli abiti,
ad impresa di trasporto, incluso il
vettore aereo;
- il caso di furto del bagaglio contenuto
all'interno del veicolo non chiuso
regolarmente a chiave;
- il caso di furto del bagaglio visibile
dall'esterno;
- il caso di furto di bagaglio a bordo
del veicolo che non sia stato ricoverato
in una autorimessa custodita tra le
ore 20 e le ore 7;
- gli accessori fissi e di servizio
del veicolo stesso (compresa autoradio
o riproduttore estraibili).
Art. 5
- Criteri per la liquidazione del
danno
Il danno è liquidato, a integrazione
di quanto rimborsato dal vettore aereo
o dall'albergatore responsabile e
fino alla concorrenza della somma
assicurata, in base al valore commerciale
che i beni assicurati avevano al momento
del sinistro, secondo quanto risulta
dalla documentazione fornita ad Europ
Assistance.
In caso di oggetti acquistati non
oltre tre mesi prima del verificarsi
del sinistro, il rimborso verrà
effettuato in base al valore di acquisto,
se comprovato dalla relativa documentazione.
In caso di avaria verrà rimborsato
il costo della riparazione su presentazione
di fattura.
In nessun caso si terrà conto
dei cosiddetti valori affettivi.
SPESE
PER RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Art. 1
– Oggetto dell’Assicurazione
Qualora l’Assicurato a seguito
della consegna del bagaglio avvenuta
con un ritardo superiore alle 12 ore
relativamente a voli debitamente confermati,
dovesse sostenere spese impreviste
per l’acquisto di articoli di
toilette e/o dell’abbigliamento
necessario, Europ Assistance provvederà
al loro rimborso.
Art. 2
- Massimale
Il rimborso verrà effettuato
fino alla concorrenza della somma
massima di Euro 100,00 per sinistro
e per la durata del viaggio.
Art. 3
- Esclusioni
- Il caso di ritardata consegna
del bagaglio avvenuta nell’aeroporto
della città di residenza dell’Assicurato;
- Tutte le spese sostenute dall’Assicurato
dopo il ricevimento del bagaglio.
ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO VIAGGIO E/O LOCAZIONE
Art. 1
– Oggetto dell’Assicurazione
Qualora all’Assicurato, a fronte
dell’annullamento prima dell’inizio
del viaggio o della locazione prenotati,
in seguito ad una delle cause sotto
indicate purché involontarie
ed imprevedibili al momento della
prenotazione, venisse addebitata da
I VIAGGI DEL TURCHESE una indennità
di recesso, Europ Assistance rimborserà
l’importo di detta indennità
di recesso (esclusa la tassa di iscrizione).
La garanzia verrà fornita solo
in seguito ad annullamento per:
a) malattia improvvisa e/o infortunio
comportanti ricovero ospedaliero o
decesso dell' Assicurato, del coniuge,
del convivente more uxorio, di un
figlio/a, di fratelli e sorelle, di
un genitore o di un suocero/a, di
un genero o nuora, purché iscritti
contemporaneamente allo stesso viaggio.
b) nel caso di iscrizione contemporanea
di due persone al medesimo viaggio,
malattia improvvisa e/o infortunio
comportanti ricovero ospedaliero o
decesso della persona iscritta contemporaneamente
e con la quale l'Assicurato doveva
partecipare al viaggio, purché
assicurata.
Art. 2
– Decorrenza e operatività
La garanzia decorre dalla data di
iscrizione al viaggio e dura fino
all'inizio del viaggio e/o locazione,
intendendosi per inizio del viaggio
il momento in cui l'Assicurato dovrebbe
presentarsi alla stazione di partenza
ed effettuare il check-in..
Art. 3
- Massimale
Viene rimborsata l’indennità
di recesso addebitata all’Assicurato
(con esclusione della tassa di iscrizione)
fino a concorrenza del massimale
previsto nel contratto con l’Organizzazione
di viaggio, pubblicato dallo stesso
sui propri cataloghi, che non potrà
mai essere superiore a € 500,00
per Assicurato.
Resta inteso che il calcolo del rimborso
sarà equivalente al corrispettivo
di recesso previsto alla data in cui
si è manifestata l’insorgenza
della malattia o del motivo che ha
dato luogo all’annullamento.
L’eventuale maggior corrispettivo
di recesso, addebitato dal Tour Operator,
in conseguenza di un ritardo dell’Assicurato
nel segnalare l’annullamento,
resterà a carico dell’Assicurato
stesso.
Art. 4
- Scoperto
In caso di rinuncia determinata da
malattia, infortunio o decesso, l’indennità
di recesso sarà rimborsata
con l’applicazione di uno scoperto
pari al 10% dell'ammontare dell’indennità
stessa; qualora l’indennità
fosse superiore al massimale garantito,
lo scoperto verrà calcolato
su quest'ultimo.
Art. 5
- Esclusioni
1) i casi di rinuncia causati
da:
- infortunio, malattia o decesso di
persone di età superiore a
80 anni;
- infortunio, malattia o decesso verificatosi
anteriormente al momento della prenotazione
o malattia preesistente alla prenotazione;
- malattie croniche;
- stato di gravidanza o situazioni
patologiche ad essa conseguenti;
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche
e psicosomatiche;
- patologie derivanti da abuso di
alcolici
2) qualora l'Assicurato si iscriva
insieme a più persone o quale
componente di un gruppo precostituito,
non è considerato motivo valido
per il risarcimento la rinuncia delle
persone iscritte contemporaneamente
salvo che si tratti di una di quelle
persone indicate al precedente punto
a), che abbia rinunciato al viaggio
per una delle ragioni ivi pure specificate.
3) i casi in cui l'Assicurato non
abbia comunicato all'organizzazione
viaggi o agenzia e anche direttamente
ad Europ Assistance la rinuncia formale
al viaggio e/o locazione prenotati,
entro cinque giorni di calendario
dal verificarsi della causa della
rinuncia stessa.
PACCHETTO
BESTPRICE
Valido solo per i Clienti che acquistano
un viaggio in Formula BESTPRICE
Il presente Pacchetto BESTPRICE è
costituito dalle garanzie assicurative
del Pacchetto BASE
con le seguenti modifiche:
ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE
MEDICHE
Il massimale viene elevato a Euro
4.000,00 per Assicurato e per la durata
del viaggio e la franchigia di Euro
75,00 si intende abolita. Fermo ed
invariato il resto
ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI
PERSONALI
L’indennizzo per ogni oggetto
previsto, ivi comprese borse, valigie
e zaini, è elevato ad Euro
100,00.
Fermo ed invariato il resto.
e dalle seguenti garanzie assicurative:
ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO VIAGGIO E/O LOCAZIONE
Art. 1
– Oggetto dell’Assicurazione
Qualora all’Assicurato, a fronte
dell’annullamento prima dell’inizio
del viaggio o della locazione prenotati,
in seguito ad una delle cause sotto
indicate purché involontarie
ed imprevedibili al momento della
prenotazione, venisse addebitata da
I VIAGGI DEL TURCHESE una indennità
di recesso, Europ Assistance rimborserà
l’importo di detta indennità
di recesso (esclusa la tassa di iscrizione).
La garanzia verrà fornita solo
in seguito ad annullamento per:
a) malattia, infortunio (per i quali
sia documentata clinicamente l'impossibilità
di partecipare al viaggio), decesso:
dell’Assicurato; del coniuge/convivente
more uxorio, di un figlio/a, di fratelli
e sorelle, di un genitore o di un
suocero/a, di un genero o nuora;
b) malattia improvvisa e/o infortunio
comportanti ricovero ospedaliero o
decesso dei nonni di assicurati minorenni
c) nel caso di iscrizione contemporanea
di due persone al medesimo viaggio,
malattia improvvisa e/o infortunio
o decesso della persona iscritta contemporaneamente
e con la quale doveva partecipare
al viaggio, purché assicurata;
d) infortunio comportante ricovero
ospedaliero o decesso del cognato/a
dell’assicurato;
e) malattia improvvisa comportante
ricovero ospedaliero o decesso dell’unico
Socio/Contitolare d’Azienda
o Studio associato dell’Assicurato;
f) impossibilità di usufruire
delle ferie già pianificate
a seguito di assunzione o licenziamento
da parte del datore di lavoro;
g) danni materiali che colpiscono
la casa, lo studio o l’impresa
dell'Assicurato per i quali si renda
necessaria e insostituibile la sua
presenza;
h) impossibilità a raggiungere,
a seguito di calamità naturali,
o il luogo di partenza del viaggio
organizzato o il bene locato;
i) incidente al proprio mezzo di trasporto,
comprovato dalla constatazione amichevole
(C.I.D.) e/o verbale dei vigili, che
impedisca all’Assicurato di
raggiungere il luogo di partenza del
viaggio.
l) citazione o convocazione in Tribunale
davanti al Giudice Penale o convocazione
in qualità di Giudice Popolare
successivamente alla iscrizione al
viaggio.
m) furto, smarrimento, rapina dei
documenti di riconoscimento (carta
identità, passaporto) dell’Assicurato
necessari all’espatrio quando
sia comprovata l’impossibilità
materiale per il loro rifacimento.
In caso di malattia o di infortunio
di una delle persone indicate è
data facoltà ai medici di Europ
Assistance di effettuare un controllo
medico.
Art. 2
- Decorrenza e operatività
La garanzia decorre dalla data di
iscrizione al viaggio e dura fino
all'inizio del viaggio/locazione,
intendendosi per inizio del viaggio
il momento in cui l'Assicurato dovrebbe
presentarsi alla stazione di partenza
ed effettuare il check-in.
Art. 3
- Massimale
Viene rimborsata l’indennità
di recesso addebitata all’Assicurato
(con esclusione della tassa di iscrizione)
fino a concorrenza del massimale previsto
nel contratto con l’Organizzazione
di Viaggio, pubblicato dallo stesso
sui propri cataloghi, che non potrà
mai essere superiore a Euro 2.500,00
per Assicurato.
Resta inteso che il calcolo del rimborso
sarà equivalente al corrispettivo
di recesso previsto alla data in cui
si è manifestata l’insorgenza
della malattia o del motivo che ha
dato luogo all’annullamento.
L’eventuale maggior corrispettivo
di recesso, addebitato dal Tour Operator,
in conseguenza di un ritardo dell’Assicurato
nel segnalare l’annullamento,
resterà a carico dell’Assicurato
stesso.
Art. 4
- Scoperto
In caso di rinuncia determinata da
malattia, infortunio o decesso, l’indennità
di recesso sarà rimborsata
con l’applicazione di uno scoperto
pari al 10% dell'ammontare dell’indennità
stessa; qualora l’indennità
di recesso fosse superiore al massimale
garantito, lo scoperto verrà
calcolato su quest'ultimo.
Art. 5
- Esclusioni
1) i casi di rinuncia causati da:
- infortunio verificatosi anteriormente
al momento della prenotazione e/o
al momento dell’iscrizione al
viaggio;
- malattie croniche ad eccezione delle
recidive imprevedibili di patologie
preesistenti all’iscrizione
al viaggio non aventi carattere evolutivo;
- malattia in atto al momento della
prenotazione del viaggio;
- stato di gravidanza o situazioni
patologiche ad essa conseguenti nei
casi in cui il concepimento sia avvenuto
antecedentemente alla data di iscrizione
del viaggio;
- mancata comunicazione dell'indirizzo
ove sono reperibili le persone indicate
al punto a)
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche
e psicosomatiche;
- motivi di lavoro diversi da quelli
garantiti.
- furto, rapina, smarrimento dei documenti
di viaggio.
2) Qualora l’Assicurato si iscriva
assieme a due o più persone
non familiari, quale componente di
un gruppo precostituito o con altri
nuclei familiari, non é considerata
motivo valido per il risarcimento
la rinuncia delle persone iscritte
contemporaneamente, salvo che si tratti
di una di quelle persone indicate
ai punti a, b che abbia rinunciato
al viaggio per una delle ragioni ivi
pure specificate. Per i casi previsti
ai precedenti punti d), e), f), g),
h), i), l), m), il rimborso verrà
preso in considerazione solo per l’Assicurato
direttamente coinvolto.
3) i casi in cui l'Assicurato non
abbia comunicato all'organizzazione
viaggi o agenzia e anche direttamente
ad Europ Assistance la rinuncia formale
al viaggio e/o locazione prenotati,
entro cinque giorni di calendario
dal verificarsi della causa della
rinuncia stessa.
4) i casi in cui l'Assicurato non
abbia inviato la comunicazione entro
la data di inizio del viaggio o locazione
se il termine di cinque giorni di
cui al punto 3 cade successivamente
alla data di inizio del viaggio e/o
locazione.
ASSICURAZIONE
RIFACIMENTO VIAGGIO
Art. 1
– Oggetto dell’Assicurazione
Qualora l'Assicurato dovesse interrompere
il viaggio assicurato esclusivamente
in conseguenza di:
a)organizzazione ed effettuazione
da parte di Europ Assistance della
prestazione di "Rientro Sanitario"
in base alle condizioni contrattuali;
b)organizzazione ed effettuazione
da parte di Europ Assistance della
prestazione "Rientro Anticipato"
in base alle condizioni contrattuali;
Europ Assistance rimborserà
la quota di viaggio non goduta calcolata
come specificato nel paragrafo "Criteri
di liquidazione del danno".
Per il caso previsto al punto a) il
rimborso viene riconosciuto al solo
Assicurato malato o infortunato.
Per il caso previsto al punto b) il
rimborso viene riconosciuto agli Assicurati
rientrati anticipatamente. Il rimborso
riguarda la sola quota di soggiorno
(esclusi, quindi i biglietti aerei/ferroviari/marittimi
e le tasse di iscrizione).
Art. 2
- Massimale
La parte di viaggio non usufruita
sarà rimborsata fino ad un
massimo pari al valore di acquisto
del viaggio .
Detto massimale comunque non potrà
mai essere superiore a Euro 2.500,00
per Assicurato.
Art. 3
- Esclusioni
Le interruzioni del viaggio causate
da:
- malattie preesistenti al momento
della decorrenza della garanzia;
- stato di gravidanza o situazioni
patologiche ad essa conseguenti nei
casi in cui il concepimento sia avvenuto
antecedentemente alla data di iscrizione
del viaggio;
- malattie nervose e mentali;
- malattie o infortuni la cui cura
costituiva lo scopo del viaggio.
Art. 4
- Criteri di liquidazione del danno
Europ Assistance calcolerà
il valore giornaliero del viaggio,
suddividendo il valore totale del
viaggio, esclusa la tassa di iscrizione
e i biglietti aerei/ferroviari/marittimi,
per il numero di giorni previsti inizialmente,
e procederà al pagamento delle
giornate residue non godute dall'Assicurato.
Il giorno dell'interruzione del viaggio
e quello di rientro previsto all'inizio
del viaggio, si considerano come un
unico giorno.
ASSICURAZIONE
RITARDI IMPREVISTI
Art. 1
– Oggetto dell’Assicurazione
Quando, a causa di avverse condizioni
atmosferiche, rotture meccaniche o
guasti dell’aeromobile o della
nave, la partenza del viaggio dall’Italia
deve essere ritardata di almeno 12
ore, Europ Assistance pagherà
all’Assicurato:
a) a titolo di copertura per spese
di albergo e/o ristorante € 50,00
per le prime 12 ore piene di ritardo
e € 25,00 per ciascun periodo
di ulteriore ritardo di 12 ore, con
un massimo di € 130,00 per persona
assicurata e per evento.
oppure
b) il pro-rata del soggiorno pagato
e non goduto a seguito della ritardata
partenza per i motivi di cui sopra,
prima di iniziare il viaggio dal territorio
della Repubblica Italiana. L’importo
massimo risarcibile in questo caso
sarà di € 250,00 per persona,
con un limite per evento, indipendentemente
dal numero delle persone, di €
5.200,00
oppure:
c) qualora l’Assicurato decida
di rinunciare alla partenza, l’80%
del costo del viaggio (escluse le
tasse di iscrizione) con un limite,
indipendentemente dal numero delle
persone, di € 5.200,00 per aeromobile.
Per quanto previsto ai punti b) e
c), qualora le indennità liquidabili
eccedessero il massimale complessivo,
le stesse verranno proporzionalmente
ridotte, salvo il diritto dell'Assicurato
di richiedere il rimborso dei premi
netti nelle stessa proporzione.
Il periodo di ritardo sarà
calcolato sulla base dell’orario
ufficiale comunicato da I VIAGGI DEL
TURCHESE. Il sinistro sarà
liquidato a condizione che l’Assicurato
sia stato registrato ed abbia effettuato
il check-in conformemente all’itinerario
fornitogli da I VIAGGI DEL TURCHESE
o dal Vettore, ed abbia ottenuto una
dichiarazione scritta da parte della
Compagnia Aerea o di Navigazione o
da uno degli Agenti Autorizzati, che
certifichi i ritardi verificatisi
e che hanno provocato l’operatività
delle condizioni della copertura.
Solo nel caso non sia stata effettuata
alcuna richiesta di risarcimento in
relazione a quanto previsto ai precedenti
punti a), b) e c) Europ Assistance
riconoscerà, fino ad un massimo
di € 50,00 un risarcimento di
quelle spese addizionali di trasporto
e sistemazione alberghiera sostenute
per raggiungere il porto o l’aeroporto
di partenza, a seguito di mancata
fornitura del Servizio. Sono risarcibili
esclusivamente i ritardi occorsi agli
aeromobili di quelle linee aeree che
dispongono di un orario ufficiale
per le destinazioni servite regolarmente:
sono compresi, altresì, i charter
regolarmente autorizzati e schedulati.
Sono esclusi gli aeroclubs.
CONDIZIONI
GENERALI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA
INTEGRATIVA I Viaggi del Turchese
S.r.l.
Mod. TAD 105/2
LA PRESENTE
COPERTURA ASSICURATIVA E’ OPERATIVA
SOLO SE E’ STATA ACQUISTATA
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE DEL
VIAGGIO E SOLO SE NE E’ STATO
PAGATO IL RELATIVO PREMIO
DEFINIZIONI
ASSICURATO
Ciascuna persona fisica residente
in Italia, che abbia prenotato/acquistato
un pacchetto turistico dal Contraente
e che abbia aderito alla Polizza denominata
"Polizze Integrative I VIAGGI
DEL TURCHESE" il cui nominativo
sia stato regolarmente comunicato
ad Europ Assistance dal Contraente.
ASSICURAZIONE
Il contratto che disciplina i rapporti
tra Europ Assistance e l’Assicurato.
AVARIA
Qualsiasi danno sofferto dal bagaglio
durante la navigazione della nave
o durante il volo dell’aeromobile.
BAGAGLIO
I capi di abbigliamento, gli articoli
sportivi e gli articoli per l’igiene
personale, il materiale fotocineottico
e la valigia, la borsa, lo zaino che
li possono contenere e che l’Assicurato
porta con sé in viaggio.
CERTIFICATO
ASSICURATIVO
Il documento rilasciato dal Contraente
che certifica le coperture assicurative.
CONTRAENTE
I VIAGGI DEL TURCHESE S.R.L. Viale
Martiri della Libertà, 29 –
43036 Fidenza (PR) - Codice fiscale
e Partita IVA 01522260346 che sottoscrive
il contratto di Assicurazione per
conto altrui.
EUROP ASSISTANCE
Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza
Trento, 8 - 20135 MILANO. Impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni,
con Decreto del Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato n°
19569 del 2 Giugno 1993 (Gazzetta
Ufficiale del 1° Luglio 1993 n°
152).
Iscritta alla sezione I dell’Albo
delle imprese di assicurazione e riassicurazione
al n. 1.00108 – Società
appartenente al Gruppo Generali, iscritto
all’Albo dei Gruppi assicurativi
– Società soggetta alla
direzione e al coordinamento di Assicurazioni
Generali S.p.A.
FRANCHIGIA
La somma stabilita nella Polizza che
viene dedotta dall’ammontare
del danno e che rimane a carico dell’Assicurato.
FURTO
Il reato, previsto all'art. 624 del
Codice Penale, perpetrato da chiunque
si impossessi della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al
fine di trarne profitto per sé
o per altri.
GARANZIA
L’Assicurazione che non rientra
nell’Assicurazione Assistenza
(vedi PRESTAZIONI), per la quale in
caso di sinistro Europ Assistance
procede al rimborso del danno subito
dall’Assicurato purché
sia stato pagato il relativo premio.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta
ed esterna che produce lesioni corporali
obiettivamente constatabili che abbia
come conseguenza: la morte, una invalidità
permanente o una inabilità
temporanea.
MALATTIA
Ogni alterazione dello stato di salute
non dipendente da infortunio.
MALATTIA
IMPROVVISA
Malattia di acuta insorgenza di cui
l'Assicurato non era a conoscenza
e che comunque non sia una manifestazione,
seppure improvvisa, di un precedente
morboso noto all'Assicurato ed insorto
precedentemente all’inizio del
viaggio.
MALATTIA
PREESISTENTE
Malattia che sia l'espressione o la
conseguenza diretta di situazioni
patologiche croniche o preesistenti
alla sottoscrizione della presente
copertura assicurativa.
MASSIMALE
La somma massima, stabilita nella
Polizza, fino alla concorrenza della
quale Europ Assistance si impegna
a prestare la garanzia e/o la prestazione
prevista.
PREMIO
Somma dovuta dall'Assicurato, a fronte
del pagamento della quale Europ Assistance
fornisce le garanzie e le prestazioni
PRESTAZIONI
Assistenze da erogarsi in natura,
e cioè l'aiuto che deve essere
fornito all'Assicurato, nel momento
del bisogno, da parte di Europ Assistance
tramite la Struttura Organizzativa,
per le quali sia stato pagato il relativo
premio.
RAPINA
Il reato, previsto dall’art.
628 del Codice penale, commesso da
chiunque si impossessi, mediante violenza
o minaccia alla persona, della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene, per procurare a sé
o ad altri un ingiusto profitto.
RICOVERO
La degenza comportante almeno un pernottamento
in un Istituto di cura.
SCIPPO
Il reato, previsto dagli artt. 624
e 625 n. 4 del Codice Penale, commesso
da chiunque si impossessi della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene con destrezza, ovvero strappando
la cosa di mano o di dosso alla persona,
al fine di procurare a sé o
ad altri un ingiusto profitto.
SCOPERTO
Parte dell’ammontare del danno
liquidabile, espressa in percentuale,
che rimane obbligatoriamente a carico
dell’Assicurato, con un minimo
espresso in valore assoluto.
SINISTRO
Il singolo fatto o avvenimento che
si può verificare nel corso
di validità della Polizza e
che determina la richiesta di assistenza
dell'Assicurato o il rimborso del
danno subito.
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
La struttura di EUROP ASSISTANCE SERVICE
S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135
Milano, costituita da: medici, tecnici,
operatori, in funzione 24 ore su 24,
tutti i giorni dell'anno, e che, in
virtù di specifica convenzione
sottoscritta con EUROP ASSISTANCE
ITALIA S.p.A., provvede, per incarico
di quest'ultima, al contatto telefonico
con l'Assicurato ed organizza ed eroga
le prestazioni di assistenza previste
in Polizza, con costi a carico di
Europ Assistance Italia S.p.A.
VIAGGIO
Lo spostamento e/o soggiorno dell’Assicurato
organizzato dal Contraente.
Art. 1)
OPERATIVITA' DELLA POLIZZA
Le garanzie assicurative previste
nella Polizza Integrativa I Viaggi
del Turchese potranno essere acquistate
nel momento della prenotazione del
viaggio a condizione che l'Assicurato
abbia acquistato un pacchetto turistico
venduto dal Contraente e sono operative
solo se ne è stato pagato il
relativo premio.
Le garanzie Rimborso Spese Mediche
e Assicurazione Bagaglio potranno
essere richieste anche più
volte entro il periodo di durata del
viaggio fermo che l’importo
globale degli indennizzi corrisposti
non potrà superare i massimali
previsti.
Art. 2)
ESTENSIONE TERRITORIALE
Il Paese o il Gruppo di Paesi dove
si effettua il viaggio, regolarmente
comunicato a Europ Assistance, e dove
l’Assicurato ha subito il sinistro
che ha originato il diritto alla prestazione/garanzia
e più precisamente in EUROPA
e PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO (
Algeria, Cipro, Egitto, Giordania,
Israele, Libano, Tunisia, Libia, Madera,
Marocco, Siria e Turchia).
Art. 3)
PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente
dalla concreta valutazione dello stato
di salute, le persone affette da sindrome
da immuno deficienza acquisita, alcolismo,
tossicodipendenza o dalle seguenti
infermità mentali: sindromi
organiche cerebrali, schizofrenia,
forme maniaco depressive o stati paranoidi.
Di conseguenza l’Assicurazione
cessa al manifestarsi di tali affezioni.
Art. 4)
ESCLUSIONI
Europ Assistance non è
tenuta a fornire prestazioni o liquidare
indennizzi per tutti i sinistri provocati
o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici
aventi caratteristiche di calamità
naturali, fenomeni di trasmutazione
del nucleo dell'atomo, radiazioni
provocate dall'accelerazione artificiale
di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse
o movimenti popolari, saccheggi, atti
di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell'Assicurato;
d) tentato suicidio o suicidio;
e) malattie nervose e mentali, malattie
dipendenti dalla gravidanza oltre
la 26 ma settimana di gestazione e
dal puerperio;
f) malattie che siano l'espressione
o la conseguenza diretta di situazioni
patologiche croniche o preesistenti;
g) infortuni derivanti dallo svolgimento
delle seguenti attività: alpinismo
con scalata di rocce o accesso a ghiacciai,
salti dal trampolino con sci o idrosci,
kite surfing, guida ed uso di guidoslitte;
sport aerei in genere, guida ed uso
di deltaplani ed altri tipi di veicoli
aerei ultra leggeri, parapendii ed
assimilabili, atti di temerarietà,
corse e gare automobilistiche, motonautiche
e motociclistiche e relative prove
e allenamenti nonché tutti
gli infortuni sofferti in conseguenza
di attività sportive svolte
a titolo professionale, comunque non
dilettantistiche (comprese gare, prove
ed allenamenti);
h) malattie e infortuni conseguenti
e derivanti da abuso di alcolici o
psicofarmaci nonché dall'uso
di stupefacenti e allucinogeni;
i) espianto e/o trapianto di organi.
Non sono fornite garanzie in quei
Paesi che si trovassero in stato di
belligeranza dichiarata o di fatto.
Tali paesi sono consultabili sul sito:
http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo/.
Si precisa che secondo questo sito,
sono considerati in stato di belligeranza
tutti quei paesi contrassegnati con
un grado di rischio uguale o superiore
a 4.0. Non è possibile inoltre
erogare prestazioni in natura (pertanto
l'assistenza), ove le autorità
locali o internazionali non consentono
a soggetti privati lo svolgimento
di attività di assistenza diretta
indipendentemente dal fatto o meno
che ci sia in corso un rischio guerra.
Art. 5)
DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Per ciascun Assicurato, purchè
sia stato pagato il relativo premio:
- la garanzia "Annullamento viaggio
e/o locazione" decorre dal giorno
di iscrizione al viaggio/locazione
e dura fino al giorno di partenza
ovvero il momento del primo check-in.
- le garanzie “Assicurazione
Rimborso Spese Mediche, Assicurazione
Bagaglio ed effetti personali”
decorrono dalla data di inizio del
viaggio e hanno vigore sino alla data
di fine dello stesso, nonchè
riportate nel biglietto di viaggio
e comunque per un massimo di 60 giorni.
Le suddette date dovranno essere comunicate
a Europ Assistance dal Contraente.
Art. 6)
ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca
di una o più garanzie, Europ
Assistance non è tenuta a fornire
indennizzi o garanzie alternative
di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 7)
INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA
DEL SINISTRO
L'Assicurato prende atto e concede
espressamente ad Europ Assistance
la facoltà di richiedere, per
agevolare la liquidazione del sinistro,
ulteriore documentazione rispetto
a quella indicata nella singola garanzia,
impegnandosi ora per allora al suo
tempestivo invio.
Art. 8)
SEGRETO PROFESSIONALE
L'Assicurato libera dal segreto
professionale nei confronti di Europ
Assistance, i medici eventualmente
investiti dell’esame del sinistro
che lo hanno visitato prima o anche
dopo il sinistro stesso.
Art. 9)
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE
DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze
dell'Assicurato relative a circostanze
che influiscono sulla valutazione
del rischio, possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto
alle assistenze nonché la stessa
cessazione dell'Assicurazione, ai
sensi degli articoli 1892, 1893 e
1894 del Codice Civile.
Art. 10)
PERIODO DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ
Assistance si prescrive entro il termine
di due anni dalla data del sinistro
che ha dato origine al diritto alla
prestazione e/o garanzia in conformità
con quanto previsto all'art. 2952
del Codice Civile.
Art. 11)
MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche della Polizza
devono essere provate per iscritto.
Art. 12)
ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza
sono a carico dell'Assicurato.
Art. 13)
LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO, GIURISDIZIONE
E FORO COMPETENTE
La Convenzione è regolata dalla
Legge Italiana. Tutte le controversie
relative alla Convenzione sono soggette
alla giurisdizione italiana. Foro
competente nelle controversie tra
Europ assistance e il Contraente è
esclusivamente quello del luogo di
residenza o sede del convenuto.
Art. 14)
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui
espressamente disciplinato si applicano
le disposizioni di Legge.
Art. 15)
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
Europ Assistance non assume responsabilità
per danni causati dall’intervento
delle Autorità del Paese nel
quale è prestata l’assistenza.
Art. 16) PREMIO
ESTENSIONE
TERRITORIALE |
PREMIO
PER ASSICURATO |
IMPOSTE
INCLUSE |
| TUNISIA E LIBIA |
€
25,00 |
€
3,19 |
| SPAGNA, TURCHIA
E GRECIA |
€
30,00 |
€
4,02 |
| EGITTO E GIORDANIA |
€
35,00 |
€
4,73 |
CONDIZIONI
SPECIALI DI POLIZZA
La presente polizza integrativa
è costituita dalle garanzie
assicurative previste nel pacchetto
BESTPRICE sopra riportato.
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI
SINISTRO
L’Assicurato o chi
per esso deve pena decadenza del diritto
alle prestazioni e garanzie seguire
le seguenti modalità per la
denuncia del sinistro.
Europ Assistance
per poter erogare le garanzie
previste in polizza, deve effettuare
il trattamento dei dati dell'Assicurato
e a tal fine necessita ai sensi del
D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del
Suo consenso. Pertanto l'Assicurato
contattando o facendo contattare la
Struttura Organizzativa di Europ Assistance,
fornisce liberamente il proprio consenso
al trattamento dei Suoi dati personali
comuni e sensibili così come
indicato nell'Informativa al Trattamento
dei dati sopra riportata.
Assicurazione Spese Annullamento
Viaggio
1) comunicare ad Europ Assistance
la rinuncia formale al viaggio/locazione
prenotati, entro cinque giorni di
calendario dal verificarsi della causa
della rinuncia stessa, tramite telegramma,
o un fax al N° 02.58.47.70.13,
una denuncia scritta indirizzata a
Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento
Viaggio) - Europ Assistance Italia
S.p.A. - Piazza Trento, 8 –
20135 Milano, indicando:
- nome, cognome, indirizzo, numero
di telefono;
- numero di Pratica viaggio riportato
sul Certificato Assicurativo preceduto
dal prefisso IVT;
- la causa dell'annullamento;
- luogo reperibilità dell’Assicurato.
Se la rinuncia al viaggio o locazione
è dovuta a malattia e/o infortunio
di una della persone indicate al punto
a), la denuncia dovrà inoltre
riportare:
- l'indirizzo ove sono reperibili
tali persone;
- tipo patologia;
- inizio e termine della patologia.
2) Entro 15 giorni dalla denuncia
di cui sopra, l’Assicurato dovrà
inoltre presentare ad Europ Assistance
Italia S.p.A. i seguenti documenti:
copia del Certificato Assicurativo;
- in caso di malattia o infortunio,
certificato medico attestante la data
dell'infortunio o dell'insorgenza
della malattia, la diagnosi specifica
e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme
all’originale della cartella
clinica;
- in caso di decesso, il certificato
di morte;
- in caso di incidente al mezzo di
trasporto, copia della constatazione
amichevole di incidente – denuncia
di sinistro – (C.I.D.) e/o verbale
dei vigili;
- in caso di smarrimento/furto/rapina
dei documenti di riconoscimento, la
copia della denuncia di furto/smarrimento
più la documentazione attestante
il rifacimento;
- scheda di iscrizione al viaggio
o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, indennità
di recesso) di pagamento del viaggio
o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione
emesso dall’Organizzazione;
- fattura dell'Organizzazione relativa
all’indennità di recesso
addebitata;
- copia del biglietto annullato;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.
Europ Assistance ha diritto di subentrare
nel possesso dei titoli di viaggio
e/o locazione non utilizzati dall'Assicurato.
Assicurazione Rimborso Spese
Mediche
Inviare, entro e non oltre sessanta
giorni dal verificarsi del sinistro,
una denuncia scritta indirizzata a:
Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza
Trento, 8 - 20135 Milano , evidenziando
sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio
Liquidazione Sinistri - Rimborso Spese
Mediche) presentando:
- nome, cognome, indirizzo, numero
di telefono;
- numero di Pratica viaggio riportato
sul Certificato Assicurativo preceduto
dal prefisso IVT;
- certificato di Pronto Soccorso redatto
sul luogo del sinistro riportante
la patologia sofferta o la diagnosi
medica che certifichi la tipologia
e le modalità dell'infortunio
subito;
- in caso di ricovero, copia conforme
all’originale della cartella
clinica;
- originali di fatture, scontrini
o ricevute fiscali per le spese sostenute,
complete dei dati fiscali ( P.Iva
o Codice Fiscale) degli emittenti
e degli intestatari delle ricevute
stesse
- prescrizione medica per l'eventuale
acquisto di medicinali con le ricevute
originali dei medicinali acquistati.
Assicurazione Bagaglio e
effetti Personali
Inviare, entro e non oltre dieci giorni
dalla data di rientro dal viaggio,
una denuncia scritta indirizzata a:
Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza
Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando
sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio
Liquidazione Sinistri - Pratiche Bagaglio),
presentando anche in seguito, entro
comunque sessanta giorni dal sinistro:
- nome, cognome, indirizzo, numero
di telefono;
- numero di Pratica viaggio riportato
sul Certificato Assicurativo preceduto
dal prefisso IVT;
- copia dei biglietti di viaggio o
gli estremi del soggiorno;
- copia autentica della denuncia con
il visto dell'Autorità di Polizia
del luogo ove si è verificato
il fatto;
- le circostanze dell'accaduto;
- l'elenco degli oggetti smarriti
o rubati, il loro valore e la data
di acquisto;
- i nominativi degli Assicurati che
hanno subito il danno;
- copia della lettera di reclamo presentata
all'albergatore o vettore eventualmente
responsabile;
- giustificativi delle spese di rifacimento
dei documenti, se sostenute;
- originali di fatture, scontrini
o ricevute fiscali complete dei dati
fiscali ( P.Iva o Codice Fiscale)
degli emittenti e degli intestatari
delle ricevute stesse, comprovanti
il valore dei beni danneggiati o sottratti
e la loro data di acquisto;
- fattura di riparazione ovvero dichiarazione
di irreparabilità dei beni
danneggiati o sottratti redatta su
carta intestata da un concessionario
o da uno specialista del settore.
- Solo in caso di mancata consegna
e/o danneggiamento dell'intero bagaglio,
o di parte di esso, consegnato al
vettore aereo occorre allegare alla
richiesta di rimborso:
- copia del Rapporto Irregolarità
Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente
presso l'Ufficio aeroportuale specificatamente
adibito ai reclami per i bagagli smarriti;
- copia della lettera di reclamo inviata
al vettore aereo con la richiesta
di risarcimento e la lettera di risposta
del vettore stesso.
Spese per ritardata consegna
del bagaglio
Inviare, entro e non oltre sessanta
giorni dalla data di rientro dal viaggio,
una denuncia scritta indirizzata a:
Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza
Trento, 8 - 20135 Milano evidenziando
sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio
Liquidazione Sinistri - Pratiche Bagaglio)
presentando:
- nome, cognome, indirizzo, numero
di telefono;
- numero di Pratica viaggio riportato
sul Certificato Assicurativo preceduto
dal prefisso IVT;
- una dichiarazione della società
di gestione aeroportuale o del vettore
aereo che attesti l’avvenuta
ritardata consegna del bagaglio oltre
le 12 ore e l’ora dell’avvenuta
consegna.
- originali di fatture, scontrini
o ricevute fiscali complete dei dati
fiscali ( P.Iva o Codice Fiscale)
degli emittenti e degli intestatari
delle ricevute stesse, comprovanti
il valore dei beni acquistati;
- copia della lettera di reclamo inviata
al vettore aereo con la richiesta
di risarcimento e la lettera di risposta
del vettore stesso.
Assicurazione Rifacimento
Viaggi
Successivamente all'interruzione del
viaggio l'Assicurato, entro il termine
di sessanta giorni dal rientro al
domicilio, dovrà inviare una
denuncia scritta indirizzata a: Europ
Assistance Italia S.p.A. - Piazza
Trento, 8 - 20135 Milano evidenziando
sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio
Liquidazione Sinistri - Rifacimento
Viaggio), presentando:
- nome, cognome, indirizzo, numero
di telefono;
- numero di Pratica viaggio riportato
sul Certificato Assicurativo preceduto
dal prefisso IVT;
- la causa dell’interruzione
del viaggio;
- programma del viaggio;
- data del rientro;
- certificato di pagamento del viaggio;
- estratto conto di conferma prenotazione
viaggio emesso dall’Organizzazione/Agenzia
Viaggi.
Assicurazione Ritardi imprevisti
Inviare, entro e non oltre quindici
giorni dalla data di rientro dal viaggio,
una denuncia scritta indirizzata a:
Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza
Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando
sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio
Liquidazione Sinistri – Ritardi
imprevisti), specificando la causa
del ritardo e indicando:
- nome, cognome, indirizzo, numero
di telefono;
- numero di Pratica viaggio riportato
sul Certificato Assicurativo preceduto
dal prefisso IVT;
- scheda di iscrizione al viaggio
o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del viaggio
o locazione;
- fattura dell'Organizzazione viaggi
o agenzia relativa all'addebito della
somma dovuta a titolo di corrispettivo
per il recesso;
- copia del biglietto annullato;
- contratto di prenotazione viaggio;
- dichiarazione della società
di gestione aeroportuale o del vettore
aereo attestante l’avvenuto
ritardo aereo oltre le 12 ore;
- foglio notizie o telex di convocazione
riportante l’operativo voli.
Assicurazione Assistenza
– Prestazioni
Contattare immediatamente la Struttura
Organizzativa di Europ Assistance
in funzione 24 ore su 24. Il personale
specializzato della Struttura Organizzativa
di Europ Assistance è a completa
disposizione, pronto ad intervenire
o ad indicare le procedure più
idonee per risolvere nel migliore
dei modi qualsiasi tipo di problema
oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE
non prendere alcuna iniziativa senza
avere prima interpellato telefonicamente
la Struttura Organizzativa al numero
di Telefono
+39.02.58.24.03.52
Oppure
- via fax componendo il seguente
numero: 02-58.47.72.01
- inviando un telegramma a: EUROP
ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza
Trento,8 - 20135 Milano
Si dovranno comunicare subito all'operatore
le seguenti informazioni:
1. tipo di intervento richiesto
2. nome e cognome
3. numero di Pratica viaggio riportato
sul Certificato Assicurativo preceduto
dal prefisso IVT;
4. recapito telefonico
Europ Assistance
Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uffici:
Piazza Trento, 8 – 20135 Milano
– Tel. 02.58.38.41
www.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00
i.v.
Reg. Imp. Milano – Rea 754519
P.IVA 00776030157 – C.F. 80039790151
Impresa autorizzata all’esercizio
delle assicurazioni,
con decreto del Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato
n. 19569 del 2/6/93
(Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N.
152)
Iscritta alla sezione I dell’Albo
delle Imprese di assicurazione e riassicurazione
al n. 1.00108 - Società appartenente
al Gruppo Generali, iscritto all’albo
dei Gruppi assicurativi – Società
soggetta alla direzione e al coordinamento
di Assicurazioni Generali S.p.A.

|