| 1) Informazioni
generali
1.1) Il contratto è regolato
dalla direttiva 90/314/CEE, dal Decreto
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
dalla Legge Regionale Emilia Romagna
31 Marzo 2003 n. 7 nonché dalle
previsioni del codice civile e dalle
altre norme di legge in quanto qui
non derogate. Le presenti condizioni
generali si applicano unicamente ai
contratti di compravendita di pacchetti
turistici così come definiti
dall'Art. 83 del Decreto Legislativo
6 settembre 2005 n. 206.
1.2) Il contratto è inoltre
disciplinato dalle presenti condizioni
generali e dalle altre condizioni
- delle quali il viaggiatore attesta
aver acquisito piena conoscenza -
riportate nel catalogo, negli opuscoli
e qualsivoglia altra documentazione
illustrativa del viaggio.
1.3) Il programma è stato redatto
in osservanza al disposto dell’art.
15 della legge Regionale Emilia Romagna
31 Marzo 2003 n. 7 concernente “Disciplina
delle attività di produzione,
organizzazione e vendita viaggi, soggiorni
e servizi turistici”.
1.4) Comunicazione obbligatoria ai
sensi dell’art. 16 della legge
269/98: “la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati
inerenti alla prostituzione e alla
pornografia minorile, anche se gli
stessi sono commessi all’estero”.
1.5) Il programma è valido
dal 01/11/2009 al 30/04/2010.
Aut. Ass. Reg. Emilia Romagna in richiesta.
2) Pagamenti
2.1) Il viaggiatore deve versare all’atto
della prenotazione una somma pari
al 25% del prezzo a titolo di acconto
oltre alla tassa di iscrizione.
2.2) Il saldo dovrà essere
versato almeno 20 giorni prima della
partenza.
2.3) In deroga a quanto previsto al
punto precedente, per le prenotazioni
effettuate con la promozione “Bestprice”
il pagamento deve avvenire entro 8
giorni dalla data di prenotazione.
2.4) Qualora tra il giorno della prenotazione
e quello della partenza intercorrano
meno di 20 giorni il viaggiatore deve
versare l’intero prezzo al momento
della prenotazione.
2.5) I termini di cui sopra hanno
carattere essenziale, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art.
1457 cod. civ. avuto riguardo all’interesse
dell’organizzatore di viaggio.
3) Annullamento del contratto
e recesso dal contratto da parte del
viaggiatore
3.1) Il viaggiatore può annullare
il contratto in qualsiasi momento
corrispondendo all’organizzatore
di viaggi un’indennità
di importo pari: alla tassa di iscrizione
se l’annullamento viene portato
a conoscenza dell’organizzatore
di viaggio fino a 40 giorni lavorativi
prima della partenza; al 25% del prezzo
oltre la tassa d’iscrizione
se l’annullamento viene portato
a conoscenza dell’organizzatore
di viaggio nel periodo compreso fra
i 39 ed 15 giorni lavorativi anteriori
alla partenza; al 70% del prezzo oltre
la tassa di iscrizione se l’annullamento
viene portato a conoscenza dell’organizzatore
di viaggio nel periodo compreso fra
i 14 ed i 3 giorni lavorativi prima
della partenza; al 95% del prezzo
oltre la tassa di iscrizione se l’annullamento
viene portato a conoscenza dell’organizzatore
di viaggio nel periodo compreso fra
2 giorni lavorativi prima della partenza
e fino alla data della stessa.
3.2) Nei casi in cui i costi sostenuti
dall’organizzatore di viaggio
siano di importo superiore a quello
dell’indennità determinata
secondo i criteri al punto 3.1 il
viaggiatore sarà tenuto unicamente
a corrispondere all’organizzatore
di viaggio l’integrale rimborso
dei costi suddetti oltre alla tassa
di iscrizione.
3.3) Dopo la partenza il viaggiatore
può annullare il contratto
pagando i servizi dei quali ha usufruito
e versando all’organizzatore
di viaggi un’indennità
pari al 95% dei servizi non usufruiti.
In tal caso, salvo quanto detto all’art.
11, il viaggiatore dovrà provvedere
a sua cura e spese per il ritorno
e/o per la prosecuzione del viaggio.
3.4) Il viaggiatore può recedere
dal contratto senza versamento di
alcuna indennità nei casi previsti
dai successivi articoli 5.2 e 9.6.
3.5) Sia la dichiarazione di annullamento
che quella di recesso devono pervenire
in forma scritta a pena di invalidità
ex art. 1352 cod. civ.
3.6) In caso di contratto a distanza
non si applicano, a norma dell’art.
55 lett. b) D. Lgs. 6 settembre 2005,
n. 206, il diritto di recesso di cui
all’art. 64 e seguenti, nonchè
gli artt. 52 e 53 ed il comma 1 dell’art.
54.
4) Risoluzione del contratto
per forza maggiore o caso fortuito
e cancellazione del pacchetto turistico
da parte dell’organizzatore
di viaggio
4.1) Il contratto si risolve per impossibilità
totale della prestazione dovuta a
caso fortuito e causa di forza maggiore
sempre che le parti non si accordino
per pacchetti o servizi sostitutivi.
4.2) A puro titolo esemplificativo
e senza esclusione dei casi non espressi
si considerano cause di forza maggiore
non imputabili all’organizzatore
di viaggio:
a) gli scioperi che comportino sospensioni
dei servizi oggetto del pacchetto
turistico o grave intralcio dei medesimi;
b) le calamità naturali e le
avverse condizioni atmosferiche che
comportino sospensioni dei servizi
oggetto del pacchetto turistico o
grave intralcio dei medesimi;
c) gli avvenimenti bellici, gli atti
di terrorismo le sommosse ed i disordini
civili in generale.
4.3) L’organizzatore di viaggio
può cancellare il pacchetto
turistico a causa del mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti
previsto nel programma informandone
il viaggiatore almeno venti giorni
prima della data di partenza.
4.4) Nel caso di cui al punto 4.3
il viaggiatore ha diritto di scelta
tra il rimborso del prezzo già
corrisposto e la sostituzione del
pacchetto turistico cancellato con
altro, individuato d’accordo
tra le parti, di qualità equivalente
o superiore senza supplemento di prezzo
ovvero qualitativamente inferiore
previa restituzione della differenza
di prezzo.
4.5) Nei casi di cui al presente articolo
4 al viaggiatore non spetta alcun
risarcimento del danno.
5) Modifiche delle condizioni
contrattuali
5.1) Se prima della partenza l’organizzatore
abbia necessità di modificare
in modo significativo uno o più
elementi del contratto ne dà
immediato avviso in forma scritta
al viaggiatore, indicando il tipo
di modifica e la variazione del prezzo
che ne consegue.
Il viaggiatore comunica all’organizzatore
entro due giorni lavorativi dal momento
in cui ha ricevuto l’avviso
se intende accettare o meno la modifica
propostagli. Trascorso detto termine
senza che il viaggiatore abbia risposto,
la proposta di modifica si riterrà
da lui accettata.
5.2) Ove non accetti la proposta di
modifica il viaggiatore può,
alternativamente, recedere senza pagamento
di alcuna indennità ottenendo
il rimborso della somma di denaro
già corrisposta ovvero usufruire
di un altro pacchetto turistico, individuato
d’accordo fra le parti, di qualità
equivalente o superiore senza supplemento
di prezzo o qualitativamente inferiore
previa restituzione della differenza
di prezzo.
5.3) Non si considerano significative
e non comportano l’applicazione
delle precedenti clausole 5.1 e 5.2
le variazioni che non comportino un’alterazione
sostanziale di una parte rilevante
del pacchetto turistico quali, a puro
titolo esemplificativo e senza esclusione
di casi non espressi:
a) modifica della data od ora di partenza
e/o della data od ora di arrivo con
slittamento inferiore alle 24 ore;
b) unificazione su di un unico scalo
di partenze e/o arrivi originariamente
previsti da diversi scali italiani
o esteri purché l’organizzatore
provveda al trasporto gratuito del
viaggiatore fino allo scalo sostitutivo
o a quello sostituito;
c) inserimento, in Italia e nel paese
di destinazione, di scali intermedi
originariamente non previsti;
d) sostituzione dell’albergo
o (per le crociere sul Nilo) della
motonave originariamente previsti
con altri alberghi o motonavi di pari
categoria fermo restando l’itinerario;
e) eliminazione o sostituzione nei
viaggi organizzati delle tappe di
mero transito intendendosi per tali
quelle località nelle quali
è previsto il pernottamento
o il pasto senza previsione di visite
a luoghi o monumenti, l’imbarco
o lo sbarco dei passeggeri.
5.4) Dopo la partenza, quando una
parte essenziale dei servizi previsti
dal contratto non può essere
effettuata, l’organizzatore
di viaggio predispone adeguate soluzioni
alternative per la prosecuzione del
viaggio programmato non comportanti
oneri di qualsiasi tipo a carico del
viaggiatore, oppure rimborsa quest’ultimo
nei limiti della differenza tra le
prestazioni originariamente previste
e quelle effettuate.
6) Reclamo
6.1) Ogni mancanza nell’esecuzione
del contratto deve essere contestata
dal viaggiatore senza ritardo affinché
l’organizzatore di viaggio o
il suo rappresentante locale o l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio.
6.2) In ogni caso il viaggiatore deve,
a pena di decadenza, sporgere reclamo
per l’inadempimento o l’inesatta
esecuzione del contratto, entro e
non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data del rientro presso la località
di partenza, a mezzo di raccomandata
con ricevuta di ritorno.
6.3) L’organizzatore è
responsabile solo per i servizi a
lui prenotati e facenti parte del
pacchetto base; pertanto qualsiasi
lamentela per servizi acquistati in
loco, dovrà essere fatta direttamente
a coloro che hanno erogato i servizi
medesimi.
7) Responsabilità
7.1) L’organizzatore e il venditore
sono responsabili, secondo le rispettive
responsabilità, per il caso
di mancata o inesatta esecuzione,
salvo che l’inadempimento sia
determinato da impossibilità
della prestazione derivante da causa
a loro non imputabile, ovvero imputabile
al viaggiatore o a fatto, imprevedibile
o inevitabile di un terzo.
7.2) La responsabilità dell’organizzatore
del viaggio per danni a persone e
cose non può in nessun caso
eccedere i limiti previsti dalle leggi
vigenti e dalle convenzioni internazionali
che disciplinano la materia.
7.3) L’agente di viaggio (venditore)
presso il quale sia stata effettuata
la prenotazione del pacchetto turistico,
non risponde in alcun caso delle obbligazioni
nascenti dalla organizzazione del
viaggio, ma solo di quelle derivanti
dalla sua qualità di intermediario
e comunque nei limiti previsti dalle
leggi vigenti.
7.4) La responsabilità dell’organizzatore
non comprende quella derivante da
inadempimento o inesatta esecuzione
dei servizi autonomamente acquistati
dal viaggiatore e non facenti parte
del pacchetto turistico.
7.5) Il viaggiatore è tenuto
a prendere nota di tutte le informazioni
riportate nel catalogo, del “Buono
a Sapersi” in particolare.
8) Diritto di Surrogazione
8.1) Il viaggiatore è tenuto
a fornire all’organizzatore
di viaggio tutti i documenti, le informazioni
e gli elementi in suo possesso utili
per l’esercizio del diritto
di surrogazione previsto dall’art.
97 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n.
206 e, in mancanza, è responsabile
nei confronti dell’organizzatore
del pregiudizio che abbia arrecato
al suo diritto di surrogazione.
9) Revisione del prezzo
9.1) I costi posti a base dei pacchetti
turistici riportati in catalogo sono
determinati, a seconda dei servizi
offerti, in Euro, in USD o in moneta
locale del paese di destinazione.
Il prezzo forfetario di vendita del
pacchetto turistico è calcolato
per un minimo di due viaggiatori in
base, a seconda dei servizi offerti,
ai rapporti di cambio:
1 Euro=1,49 USD
1 Euro=1,99 Dinari Tunisini
1 Euro=1,99 Dinari Libici
ed è soggetto a revisione in
conseguenza della variazione del tasso
di cambio o del costo del trasporto,
del carburante, dei diritti e delle
tasse (quali, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, le tasse sbarco o
imbarco nei porti o negli aeroporti).
9.2) Per i voli charter la revisione
del prezzo determinata dalla variazione
del costo del carburante per aeromobili
(Jet Aviation Fuel) verrà determinata
assumendo come parametri di riferimento:
A) I seguenti costi medi ponderati
per ogni posto volo della voce carburante:
Euro 38,03 per i voli diretti in Tunisia;
Euro 53,24 per i voli diretti in Turchia;
Euro 76,06 per i voli diretti in Egitto
o Giordania;
Euro 57,05 per i voli diretti in Grecia;
Euro 38,03 per i voli diretti in Spagna
/ Baleari;
Euro 76,06 per i voli diretti in Spagna
/ Canarie;
Euro 45,64 per i voli diretti in Spagna
/ Costa del Sol.
B) un prezzo del carburante per aeromobili
(Jet Aviation Fuel) pari ad Euro 510
per tonnellata.
Il calcolo della revisione verrà
effettuato rilevando il prezzo medio
per tonnellata del carburante per
aeromobili del secondo mese di calendario
antecedente la partenza come riportato
in htpp://ww.platts.com (Platts European
Marketscan: Jet Aviation Fuel f.o.b.
prodotti Mediterraneo) convertito
in Euro al tasso medio di cambio euro/dollaro
del secondo mese di calendario antecedente
la partenza. Il prezzo del carburante
così rilevato verrà
confrontato con quello di cui alla
lettera "B" che precede
e in caso di variazione, in aumento
o diminuzione, superiore al 3% la
medesima variazione percentuale in
concreto rilevata verrà applicata,
a titolo di revisione, al costo medio
del carburante a sedile di cui all
lettera "A" che precede.
In caso, invece, di variazione, in
aumento o diminuzione, del prezzo
del carburante in misura pari o inferiore
al 3% rispetto al prezzo di cui alla
lettera "B" che precede
non si farà luogo a revisione
del prezzo.
9.3) Per i voli di linea e per la
navigazione marittima e fluviale la
revisione del prezzo sarà pari
all'adeguamento richiesto, per posto
volo o posto nave, dalle Compagnie
Aeree o di Navigazione e similmente
per i diritti e le tasse la revisione
sarà pari all'adeguamento richiesto
dai competenti Enti o Autorità.
Le tariffe aeree sono aggiornate al
30/08/2009 (salvo diversamente indicato)
e si intendono in bassa stagione;
per le altre città e le altre
stagionalità è necessario
applicare i relativi supplementi.
9.4) Per i pacchetti turistici che
comprendono i servizi i cui costi
sono determinati in USD o in moneta
locale del paese di destinazione il
prezzo forfetario di vendita del pacchetto
turistico è, inoltre, soggetto
a revisione in caso di variazione
del tasso di cambio in misura superiore
al 3% rispetto alle parità
riportate al comma 1 del presente
articolo. La revisione, in tal caso,
sarà calcolata applicando al
prezzo di vendita del pacchetto turistico
un aumento o una diminuzione percentuale
pari alla variazione del tasso di
cambio eccedente la misura del 3%.
9.5) L’organizzatore di viaggio
deve, a pena di nullità, avvisare
il viaggiatore con comunicazione scritta
dell’aumento a seguito di revisione
e nella stessa forma, e sempre a pena
di nullità, il viaggiatore
deve richiedere la revisione in diminuzione.
9.6) Qualora la revisione ecceda il
10% del prezzo originario del pacchetto
turistico il viaggiatore può
recedere dal contratto senza pagamento
di alcuna indennità a condizione
che ne dia comunicazione scritta all’organizzatore
di viaggio entro due giorni lavorativi
dal ricevimento dell’avviso
di aumento.
9.7) La revisione non può in
alcun caso essere effettuata nei venti
giorni che precedono la partenza.
10) Cessione del contratto
10.1) Il viaggiatore può cedere
il contratto ad un terzo, a condizione
che questi soddisfi tutte le condizioni
ed i requisiti per la fruizione dei
servizi oggetto del pacchetto turistico.
10.2) In tal caso il viaggiatore deve
dare comunicazione della propria intenzione
di cedere il contratto mediante comunicazione
scritta che dovrà pervenire
all’organizzatore di viaggio
o al venditore entro e non oltre quattro
giorni lavorativi prima della partenza
e dovrà indicare le generalità
del cessionario.
10.3) Per la cessione verranno addebitati
Euro 26 a persona e, a seguito della
cessione, il cedente ed il cessionario
sono solidalmente obbligati per il
pagamento del prezzo del pacchetto
turistico e delle spese derivanti
dalla cessione.
10.4) Lo stesso importo verrà
applicato in caso di qualsiasi ulteriore
richiesta da parte del viaggiatore,
per modifiche a prenotazione già
avvenuta e confermata.
10.5) I regolamenti delle compagnie
aeree normalmente non prevedono la
possibilità dicessione a terzi
o rimborso del biglietto, se questo
è già stato emesso;
pertanto, nessun rimborso o sostituzione
sarà possibile a biglietto
emesso, se questo non sia consentito
dalla compagnia che effettua il trasporto
aereo.
11) Condizioni generali di
assicurazioni
11.1) L’organizzatore ha stipulato
ai sensi dell’art. 99 del D.
Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, le seguenti
polizze assicurative:
a) Consulenza medica;
b) Rientro sanitario;
c) Spese di viaggio di un famigliare
in caso di ricovero in ospedale;
d) Pagamento spese mediche sostenute
all’estero fino ad un massimale
di Euro 1.000,00;
e) Rientro anticipato per lutto in
famiglia;
f) Bagaglio: risarcimento danni per
smarrimento o danneggiamento dello
stesso fino ad un massimale di Euro
250,00;
g) Spese annullamento fino ad un massimale
di Euro 500,00.
11.2) Il viaggiatore può stipulare
le seguenti polizze integrative (anche
con riferimento al massimale assicurato)
facoltative:
a) interassistance;
b) bagaglio;
c) annullamento;
d) ritardi imprevisti;
e) rimborso per interruzione di soggiorno.
11.3) Ai sensi dell’art.100
del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206
è stato istituito un Fondo
di Garanzia presso il Ministero delle
attività produttive di cui
possono usufruire tutti i viaggiatori,
in caso di insolvenza o di fallimento
del vettore o dell’organizzatore
di viaggio, per il rimborso del prezzo
versato ed il rimpatrio in caso di
viaggio all’estero. Le modalità
di funzionamento di tale Fondo di
Garanzia sono stabilite con decreto
del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze.
11.4) I partecipanti sono tenuti a
prendere conoscenza delle coperture
assicurative le cui condizioni e le
eventuali limitazioni ad esse relative
sono riportate dettagliatamente sul
Certificato di Assicurazione che verrà
consegnato prima della partenza.
Copia dello stesso può essere
richiesto al momento della prenotazione
del viaggio.
11.5) L’organizzatore di viaggio
ha stipulato con la Navale Assicurazioni
S.p.A. polizza assicurazione della
responsabilità civile n. 100037315.
ATTENZIONE:
A modifica di quanto sopra riportato
al punto 11.5, si avvisano i Sigg.
viaggiatori che la Responsabilità
Civile de I Viaggi del Turchese Srl,
a far data dal 01.01.2010, è
assicurata con Filo Diretto Assicurazioni
Spa con Polizza n. 1505000106/M.
12) Bagaglio
12.1) In caso di sinistro verificatosi
in occasione di trasporto aereo il
viaggiatore dovrà farsi rilasciare
la copia del P.I.R. (Property Irregularity
Report) ed inviare la relativa richiesta
scritta di rimborso a Europ Assistance
Italia entro e non oltre 10 giorni
dalla data di rientro dal viaggio.
12.2) L’organizzatore declina
ogni responsabilità per le
conseguenze della mancata osservanza
di quanto sopra.
13) Organizzazione Tecnica
I Viaggi del Turchese S.r.l.
Viale Martiri della Libertà,
29 Fidenza - Parma - 0524/512461
Numero di iscrizione Registro Imprese
di Parma e Codice Fiscale 01522260346
- Capitale versato Euro 1.030.000
Società con unico socio soggetta
a direzione e coordinamento da parte
di TUI Travel Plc - UK
Delibera nr. 10 del 20 marzo 1991
e successivi rinnovi.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CON GLI INTERMEDIARI DI VIAGGIO
1) Definizione
L’agenzia quando contatta l’organizzatore di viaggio per l’acquisto di un pacchetto turistico assume la veste giuridica di intermediario di viaggio e tratta, acquista diritti ed assume obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente-mandante. Pertanto l’organizzatore non conferisce alcun potere di rappresentanza all’intermediario, il quale conseguentemente non potrà indurre terzi a ritenere che gli sia stato conferito tale potere di rappresentanza, nè potrà assumere obbligazioni, stipulare contratti o compiere atti giuridici in nome dell’organizzatore.
2) Obblighi dell’organizzatore
L’organizzatore fornirà all’intermediario i propri cataloghi, depliants e quant’altro illustrante i prodotti turistici, periodicamente e nella misura ritenuta opportuna.
L’organizzatore pagherà i corrispettivi dovuti all’intermediario per l’attività svolta nei tempi e nei modi previsti da separato e specifico accordo.
L’organizzatore invierà tempestivamente all’intermediario comunicazione scritta in caso di modifica o impossibilità di fornire i servizi turistici oggetto del contratto, precedentemente confermati.
3) Obblighi dell’intermediario
E’ obbligo dell’intermediario:
a) portare a conoscenza di clienti/viaggiatori le condizioni del contratto di viaggio sottoponendole alla loro accettazione;
b) controllare la corretta sottoscrizione e compilazione dei moduli del contratto di vendita, nonché l’espressa accettazione delle condizioni ivi riportate o richiamate;
c) consegnare al cliente le condizioni di polizza Europ Assistance scaricabili dal sito www.turchese.it e conservare la firma del cliente a conferma della presa visione ed accettazione delle condizioni assicurative. Le firme dei clienti potranno essere richieste dall'assicurazione in caso di sinistro;
d) trasmettere tempestivamente e correttamente all’organizzatore tutti i dati relativi alle prenotazioni, e in particolare le generalità dei viaggiatori con i relativi domicili;
e) trasmettere tempestivamente al cliente/viaggiatore la comunicazione delle eventuali modifiche decise dall’organizzatore;
f) conservare presso i propri uffici, per il periodo previsto dal codice civile e/o dalle leggi speciali in materia, una copia del modulo di proposta e di accettazione del contratto, che metterà a disposizione dell’Organizzatore, ove questi lo chieda, per esigenze assicurative, fiscali, amministrative o giudiziali;
g) trasmettere all’organizzatore la documentazione necessaria per la richiesta dei visti consolari, qualora tale incombenza sia a carico di quest’ultimo.
Le comunicazioni tra le parti dovranno essere trasmesse per iscritto (lettera, fax, telegramma, ed in genere strumenti telematici).
4) Pagamenti
L’intermediario garantisce il pagamento da parte del cliente, e salvo regresso verso lo stesso, del prezzo del viaggio, soggiorno, pacchetto turistico, servizio turistico, nonchè le eventuali indennità di recesso e quant’altro dovuto dal cliente/viaggiatore per effetto della conclusione del contratto di viaggio.
5) Contenzioso con il Viaggiatore
In caso di controversie con il viaggiatore le parti si impegnano a collaborare, comunicandosi le informazioni e trasmettendosi i documenti necessari al fine di gestire il contenzioso. |