| 1) Informazioni generali
1.1) Il contratto è regolato dalla direttiva 90/314/CEE, dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dalla Legge Regionale Emilia Romagna 31 Marzo 2003 n. 7 nonché dalle previsioni del codice civile e dalle altre norme di legge in quanto qui non derogate. Le presenti condizioni generali si applicano unicamente ai contratti di compravendita di pacchetti turistici così come definiti dall'Art. 83 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206.
1.2) Il contratto è inoltre disciplinato dalle presenti condizioni generali e dalle altre condizioni - delle quali il viaggiatore attesta aver acquisito piena conoscenza - riportate nel catalogo, negli opuscoli e qualsivoglia altra documentazione illustrativa del viaggio.
1.3) Il programma è stato redatto in osservanza al disposto dell’art. 15 della legge Regionale Emilia Romagna 31 Marzo 2003 n. 7 concernente “Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici”.
1.4) Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98: “la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
1.5) Il programma è valido dal 01/05/2010 al 31/10/2010.
Aut. Ass. Reg. Emilia Romagna in richiesta.
2) Pagamenti
2.1) Il viaggiatore deve versare all’atto della prenotazione una somma pari:
- al 15% del prezzo a titolo di acconto oltre alla tassa di iscrizione per i pacchetti turistici in genere;
- al 25% del prezzo a titolo di acconto otre alla tassa d'iscrizione per i pacchetti turistici con la promozione "Bestprice", detto acconto dovrà essere versato inderogabilmente entro 8 giorni dalla data della prenotazione.
2.2) Il saldo dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della partenza.
2.3) Qualora tra il giorno della prenotazione e quello della partenza intercorrano meno di 20 giorni il viaggiatore deve versare l’intero prezzo al momento della prenotazione.
2.4) I termini di cui sopra hanno carattere essenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1457 cod. civ. avuto riguardo all’interesse dell’organizzatore di viaggio.
3) Annullamento del contratto e recesso dal contratto da parte del viaggiatore
3.1) Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento corrispondendo all’organizzatore di viaggi un’indennità di importo pari: alla tassa di iscrizione se l’annullamento viene portato a conoscenza dell’organizzatore di viaggio fino a 40 giorni lavorativi prima della partenza; al 25% del prezzo oltre la tassa d’iscrizione se l’annullamento viene portato a conoscenza dell’organizzatore di viaggio nel periodo compreso fra i 39 ed 15 giorni lavorativi anteriori alla partenza; al 70% del prezzo oltre la tassa di iscrizione se l’annullamento viene portato a conoscenza dell’organizzatore di viaggio nel periodo compreso fra i 14 ed i 3 giorni lavorativi prima della partenza; al 95% del prezzo oltre la tassa di iscrizione se l’annullamento viene portato a conoscenza dell’organizzatore di viaggio nel periodo compreso fra 2 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa.
3.2) Nei casi in cui i costi sostenuti dall’organizzatore di viaggio siano di importo superiore a quello dell’indennità determinata secondo i criteri al punto 3.1 il viaggiatore sarà tenuto unicamente a corrispondere all’organizzatore di viaggio l’integrale rimborso dei costi suddetti oltre alla tassa di iscrizione.
3.3) Dopo la partenza il viaggiatore può annullare il contratto pagando i servizi dei quali ha usufruito e versando all’organizzatore di viaggi un’indennità pari al 95% dei servizi non usufruiti. In tal caso, salvo quanto detto all’art. 11, il viaggiatore dovrà provvedere a sua cura e spese per il ritorno e/o per la prosecuzione del viaggio.
3.4) Il viaggiatore può recedere dal contratto senza versamento di alcuna indennità nei casi previsti dai successivi articoli 5.2 e 9.6.
3.5) Sia la dichiarazione di annullamento che quella di recesso devono pervenire in forma scritta a pena di invalidità ex art. 1352 cod. civ.
3.6) In caso di contratto a distanza non si applicano, a norma dell’art. 55 lett. b) D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il diritto di recesso di cui all’art. 64 e seguenti, nonchè gli artt. 52 e 53 ed il comma 1 dell’art. 54.
4) Risoluzione del contratto per forza maggiore o caso fortuito e cancellazione del pacchetto turistico da parte dell’organizzatore di viaggio
4.1) Il contratto si risolve per impossibilità totale della prestazione dovuta a caso fortuito e causa di forza maggiore sempre che le parti non si accordino per pacchetti o servizi sostitutivi.
4.2) A puro titolo esemplificativo e senza esclusione dei casi non espressi si considerano cause di forza maggiore non imputabili all’organizzatore di viaggio:
a) gli scioperi che comportino sospensioni dei servizi oggetto del pacchetto turistico o grave intralcio dei medesimi;
b) le calamità naturali e le avverse condizioni atmosferiche che comportino sospensioni dei servizi oggetto del pacchetto turistico o grave intralcio dei medesimi;
c) gli avvenimenti bellici, gli atti di terrorismo le sommosse ed i disordini civili in generale.
4.3) L’organizzatore di viaggio può cancellare il pacchetto turistico a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel programma informandone il viaggiatore almeno venti giorni prima della data di partenza.
4.4) Nel caso di cui al punto 4.3 il viaggiatore ha diritto di scelta tra il rimborso del prezzo già corrisposto e la sostituzione del pacchetto turistico cancellato con altro, individuato d’accordo tra le parti, di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo ovvero qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza di prezzo.
4.5) Nei casi di cui al presente articolo 4 al viaggiatore non spetta alcun risarcimento del danno.
5) Modifiche delle condizioni contrattuali
5.1) Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto ne dà immediato avviso in forma scritta al viaggiatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Il viaggiatore comunica all’organizzatore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso se intende accettare o meno la modifica propostagli. Trascorso detto termine senza che il viaggiatore abbia risposto, la proposta di modifica si riterrà da lui accettata.
5.2) Ove non accetti la proposta di modifica il viaggiatore può, alternativamente, recedere senza pagamento di alcuna indennità ottenendo il rimborso della somma di denaro già corrisposta ovvero usufruire di un altro pacchetto turistico, individuato d’accordo fra le parti, di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza di prezzo.
5.3) Non si considerano significative e non comportano l’applicazione delle precedenti clausole 5.1 e 5.2 le variazioni che non comportino un’alterazione sostanziale di una parte rilevante del pacchetto turistico quali, a puro titolo esemplificativo e senza esclusione di casi non espressi:
a) modifica della data od ora di partenza e/o della data od ora di arrivo con slittamento inferiore alle 24 ore;
b) unificazione su di un unico scalo di partenze e/o arrivi originariamente previsti da diversi scali italiani o esteri purché l’organizzatore provveda al trasporto gratuito del viaggiatore fino allo scalo sostitutivo o a quello sostituito;
c) inserimento, in Italia e nel paese di destinazione, di scali intermedi originariamente non previsti;
d) sostituzione dell’albergo o (per le crociere sul Nilo) della motonave originariamente previsti con altri alberghi o motonavi di pari categoria fermo restando l’itinerario;
e) eliminazione o sostituzione nei viaggi organizzati delle tappe di mero transito intendendosi per tali quelle località nelle quali è previsto il pernottamento o il pasto senza previsione di visite a luoghi o monumenti, l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri.
5.4) Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore di viaggio predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
6) Reclamo
6.1) Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal viaggiatore senza ritardo affinché l’organizzatore di viaggio o il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
6.2) In ogni caso il viaggiatore deve, a pena di decadenza, sporgere reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
6.3) L’organizzatore è responsabile solo per i servizi a lui prenotati e facenti parte del pacchetto base; pertanto qualsiasi lamentela per servizi acquistati in loco, dovrà essere fatta direttamente a coloro che hanno erogato i servizi medesimi.
7) Responsabilità
7.1) L’organizzatore e il venditore sono responsabili, secondo le rispettive responsabilità, per il caso di mancata o inesatta esecuzione, salvo che l’inadempimento sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile, ovvero imputabile al viaggiatore o a fatto, imprevedibile o inevitabile di un terzo.
7.2) La responsabilità dell’organizzatore del viaggio per danni a persone e cose non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalle leggi vigenti e dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia.
7.3) L’agente di viaggio (venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma solo di quelle derivanti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
7.4) La responsabilità dell’organizzatore non comprende quella derivante da inadempimento o inesatta esecuzione dei servizi autonomamente acquistati dal viaggiatore e non facenti parte del pacchetto turistico.
7.5) Il viaggiatore è tenuto a prendere nota di tutte le informazioni riportate nel catalogo, del “Buono a Sapersi” in particolare.
8) Diritto di Surrogazione
8.1) Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore di viaggio tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surrogazione previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e, in mancanza, è responsabile nei confronti dell’organizzatore del pregiudizio che abbia arrecato al suo diritto di surrogazione.
9) Revisione del prezzo
9.1) I costi posti a base dei pacchetti turistici riportati in catalogo sono determinati, a seconda dei servizi offerti, in Euro, in USD o in moneta locale del paese di destinazione. Il prezzo forfetario di vendita del pacchetto turistico è calcolato per un minimo di due viaggiatori in base, a seconda dei servizi offerti, ai rapporti di cambio:
1 Euro=1,49 USD
1 Euro=1,99 Dinari Tunisini
1 Euro=1,99 Dinari Libici
ed è soggetto a revisione in conseguenza della variazione del tasso di cambio o del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tasse sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti).
9.2) Per i voli charter la revisione del prezzo determinata dalla variazione del costo del carburante per aeromobili (Jet Aviation Fuel) verrà determinata assumendo come parametri di riferimento:
A) I seguenti costi medi ponderati per ogni posto volo della voce carburante:
Euro 41,39 per i voli diretti in Tunisia;
Euro 57,94 per i voli diretti in Turchia;
Euro 82,77 per i voli diretti in Egitto o Giordania;
Euro 62,08 per i voli diretti in Grecia;
Euro 41,39 per i voli diretti in Spagna / Baleari;
Euro 82,77 per i voli diretti in Spagna / Canarie;
Euro 49,66 per i voli diretti in Spagna / Costa del Sol.
B) un prezzo del carburante per aeromobili (Jet Aviation Fuel) pari ad USD 555 per tonnellata.
Il calcolo della revisione verrà effettuato rilevando il prezzo medio per tonnellata del carburante per aeromobili del secondo mese di calendario antecedente la partenza come riportato in htpp://ww.platts.com (Platts European Marketscan: Jet Aviation Fuel f.o.b. prodotti Mediterraneo) convertito in Euro al tasso medio di cambio euro/dollaro del secondo mese di calendario antecedente la partenza. Il prezzo del carburante così rilevato verrà confrontato con quello di cui alla lettera "B" che precede e in caso di variazione, in aumento o diminuzione, superiore al 3% la medesima variazione percentuale in concreto rilevata verrà applicata, a titolo di revisione, al costo medio del carburante a sedile di cui all lettera "A" che precede. In caso, invece, di variazione, in aumento o diminuzione, del prezzo del carburante in misura pari o inferiore al 3% rispetto al prezzo di cui alla lettera "B" che precede non si farà luogo a revisione del prezzo.
9.3) Per i voli di linea e per la navigazione marittima e fluviale la revisione del prezzo sarà pari all'adeguamento richiesto, per posto volo o posto nave, dalle Compagnie Aeree o di Navigazione e similmente per i diritti e le tasse la revisione sarà pari all'adeguamento richiesto dai competenti Enti o Autorità.
Le tariffe aeree sono aggiornate al 30/04/2010 (salvo diversamente indicato) e si intendono in bassa stagione; per le altre città e le altre stagionalità è necessario applicare i relativi supplementi.
9.4) Per i pacchetti turistici che comprendono i servizi i cui costi sono determinati in USD o in moneta locale del paese di destinazione il prezzo forfetario di vendita del pacchetto turistico è, inoltre, soggetto a revisione in caso di variazione del tasso di cambio in misura superiore al 3% rispetto alle parità riportate al comma 1 del presente articolo. La revisione, in tal caso, sarà calcolata applicando al prezzo di vendita del pacchetto turistico un aumento o una diminuzione percentuale pari alla variazione del tasso di cambio eccedente la misura del 3%.
9.5) L’organizzatore di viaggio deve, a pena di nullità, avvisare il viaggiatore con comunicazione scritta dell’aumento a seguito di revisione e nella stessa forma, e sempre a pena di nullità, il viaggiatore deve richiedere la revisione in diminuzione.
9.6) Qualora la revisione ecceda il 10% del prezzo originario del pacchetto turistico il viaggiatore può recedere dal contratto senza pagamento di alcuna indennità a condizione che ne dia comunicazione scritta all’organizzatore di viaggio entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’avviso di aumento.
9.7) La revisione non può in alcun caso essere effettuata nei venti
giorni che precedono la partenza.
10) Cessione del contratto
10.1) Il viaggiatore può cedere il contratto ad un terzo, a con
dizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico.
10.2) In tal caso il viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto mediante comunicazione scritta che dovrà pervenire all’organizzatore di viaggio o al venditore entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza e dovrà indicare le generalità del cessionario.
10.3) Per la cessione verranno addebitati Euro 26 a persona e, a seguito della cessione, il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.
10.4) Lo stesso importo verrà applicato in caso di qualsiasi ulteriore richiesta da parte del viaggiatore, per modifiche a prenotazione già avvenuta e confermata.
10.5) I regolamenti delle compagnie aeree normalmente non prevedono la possibilità dicessione a terzi o rimborso del biglietto, se questo è già stato emesso; pertanto, nessun rimborso o sostituzione sarà possibile a biglietto emesso, se questo non sia consentito dalla compagnia che effettua il trasporto aereo.
11) Condizioni generali di assicurazioni
11.1) L’organizzatore ha stipulato ai sensi dell’art. 99 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, le seguenti polizze assicurative:
a) Consulenza medica;
b) Rientro sanitario;
c) Spese di viaggio di un famigliare in caso di ricovero in ospedale;
d) Pagamento spese mediche sostenute all’estero fino ad un massimale di Euro 2.000,00;
e) Rientro anticipato per lutto in famiglia;
f) Bagaglio: risarcimento danni per smarrimento o danneggiamento dello stesso fino ad un massimale di Euro 250,00;
g) Spese annullamento fino ad un massimale di Euro 500,00.
11.2) Il viaggiatore può stipulare le seguenti polizze integrative (anche con riferimento al massimale assicurato) facoltative:
a) interassistance;
b) bagaglio;
c) annullamento;
d) ritardi imprevisti;
e) rimborso per interruzione di soggiorno.
11.3) Ai sensi dell’art.100 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 è stato istituito un Fondo di Garanzia presso il Ministero delle attività produttive di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del vettore o dell’organizzatore di viaggio, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all’estero. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
11.4) I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza delle coperture assicurative le cui condizioni e le eventuali limitazioni ad esse relative sono riportate dettagliatamente sulle Condizioni Generali che verranno consegnate prima della partenza dall'intermediario di viaggio.
11.5) L’organizzatore di viaggio ha stipulato con Filo Diretto Assicurazioni Spa polizza assicurazione della responsabilità civile n. 1505000106/M.
12) Bagaglio
12.1) In caso di sinistro verificatosi in occasione di trasporto aereo il viaggiatore dovrà farsi rilasciare la copia del P.I.R. (Property Irregularity Report) ed inviare la relativa richiesta scritta di rimborso a Ami Assistance.
12.2) L’organizzatore declina ogni responsabilità per le conseguenze della mancata osservanza di quanto sopra.
13) Organizzazione Tecnica
I Viaggi del Turchese S.r.l. Società unipersonale Viale Martiri della Libertà, 29 Fidenza (Parma) 0524/512461Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Parma 01522260346 - REA PR - 160211 - Capitale Sociale euro 1.030.000 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di TUI Travel PLC Crawley, West Sussex RH10 9QL UK Registration Number 6072876. Delibera nr. 10 del 20 marzo 1991 e successivi rinnovi.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CON GLI INTERMEDIARI DI VIAGGIO
1) Definizione
L’agenzia quando contatta l’organizzatore di viaggio per l’acquisto di un pacchetto turistico assume la veste giuridica di intermediario di viaggio e tratta, acquista diritti ed assume obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente-mandante. Pertanto l’organizzatore non conferisce alcun potere di rappresentanza all’intermediario, il quale conseguentemente non potrà indurre terzi a ritenere che gli sia stato conferito tale potere di rappresentanza, nè potrà assumere obbligazioni, stipulare contratti o compiere atti giuridici in nome dell’organizzatore.
2) Obblighi dell’organizzatore
L’organizzatore fornirà all’intermediario i propri cataloghi, depliants e quant’altro illustrante i prodotti turistici, periodicamente e nella misura ritenuta opportuna.
L’organizzatore pagherà i corrispettivi dovuti all’intermediario per l’attività svolta nei tempi e nei modi previsti da separato e specifico accordo.
L’organizzatore invierà tempestivamente all’intermediario comunicazione scritta in caso di modifica o impossibilità di fornire i servizi turistici oggetto del contratto, precedentemente confermati.
3) Obblighi dell’intermediario
E’ obbligo dell’intermediario:
a) portare a conoscenza di clienti/viaggiatori le condizioni del contratto di viaggio sottoponendole alla loro accettazione;
b) controllare la corretta sottoscrizione e compilazione dei moduli del contratto di vendita, nonché l’espressa accettazione delle condizioni ivi riportate o richiamate;
c) consegnare al cliente le condizioni di polizza Ami Assistance scaricabili dal sito www.turchese.it e conservare la firma del cliente a conferma della presa visione ed accettazione delle condizioni assicurative. Le firme dei clienti potranno essere richieste dall'assicurazione in caso di sinistro;
d) consegnare al cliente i voucher, il foglio notizie e le informazioni generali predisposte dall'organizzatore, che l'intermediario dovrà provvedere a scaricare e stampare in forma integrale dalla sezione "Document Folder" del sito internet www.turchese.it;
e) trasmettere tempestivamente e correttamente all’organizzatore tutti i dati relativi alle prenotazioni, e in particolare le generalità dei viaggiatori con i relativi domicili;
f) trasmettere tempestivamente al cliente/viaggiatore la comunicazione delle eventuali modifiche decise dall’organizzatore;
g) conservare presso i propri uffici, per il periodo previsto dal codice civile e/o dalle leggi speciali in materia, una copia del modulo di proposta e di accettazione del contratto, che metterà a disposizione dell’Organizzatore, ove questi lo chieda, per esigenze assicurative, fiscali, amministrative o giudiziali;
h) trasmettere all’organizzatore la documentazione necessaria per la richiesta dei visti consolari, qualora tale incombenza sia a carico di quest’ultimo.
Le comunicazioni tra le parti dovranno essere trasmesse per iscritto (lettera, fax, telegramma, ed in genere strumenti telematici).
4) Pagamenti
L’intermediario garantisce il pagamento da parte del cliente, e salvo regresso verso lo stesso, del prezzo del viaggio, soggiorno, pacchetto turistico, servizio turistico, nonchè le eventuali indennità di recesso e quant’altro dovuto dal cliente/viaggiatore per effetto della conclusione del contratto di viaggio.
5) Contenzioso con il Viaggiatore
In caso di controversie con il viaggiatore le parti si impegnano a collaborare, comunicandosi le informazioni e trasmettendosi i documenti necessari al fine di gestire il contenzioso.
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